Art. 39 
 
(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 76, comma 1, lettera c), del Codice, dopo le  parole:
"della domanda iniziale" sono inserite le seguenti: "o la  protezione
del brevetto e' stata estesa". 
2. All'articolo 76,  comma  2,  del  Codice,  dopo  le  parole:  "del
brevetto stesso" sono aggiunte le seguenti: " , e nel  caso  previsto
dall'articolo  79,  comma  3,  stabilisce  le  nuove   rivendicazioni
conseguenti alla limitazione". 
3. All'articolo 76, comma 3, del  Codice,  le  parole:  "dei  diverso
brevetto" sono sostituite dalle seguenti: "del diverso brevetto". 
 
 
          Nota all'art. 39: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 76 (Nullita'). - 1. Il brevetto e' nullo: 
                a) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli
          articoli 45, 46, 48, 49, e 50; 
                b) se, ai sensi dell'art.  51,  l'invenzione  non  e'
          descritta in modo sufficientemente  chiaro  e  completo  da
          consentire a persona esperta di attuarla; 
                c) se l'oggetto del  brevetto  si  estende  oltre  il
          contenuto  della  domanda  iniziale  o  la  protezione  del
          brevetto e' stata estesa; 
                d) se il titolare del brevetto non aveva  diritto  di
          ottenerlo  e  l'avente  diritto  non  si  sia  valso  delle
          facolta' accordategli dall'art. 118. 
              2. Se le cause di nullita' colpiscono solo parzialmente
          il brevetto, la  relativa  sentenza  di  nullita'  parziale
          comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso
          , e nel caso previsto dall'art. 79, comma 3, stabilisce  le
          nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione. 
              3. Il brevetto nullo puo' produrre gli  effetti  di  un
          diverso  brevetto  del  quale  contenga  i   requisiti   di
          validita' e  che  sarebbe  stato  voluto  dal  richiedente,
          qualora questi ne avesse conosciuto la nullita'. La domanda
          di conversione puo' essere proposta in ogni stato  e  grado
          del giudizio. La sentenza che accerta i  requisiti  per  la
          validita' del diverso brevetto dispone la  conversione  del
          brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito,  entro
          sei mesi dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di
          conversione, presenta domanda di correzione del  testo  del
          brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo
          alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico. 
              4. Qualora la  conversione  comporti  il  prolungamento
          della durata originaria del brevetto nullo, i  licenziatari
          e coloro che  in  vista  della  prossima  scadenza  avevano
          compiuto investimenti  seri  ed  effettivi  per  utilizzare
          l'oggetto del brevetto hanno diritto  di  ottenere  licenza
          obbligatoria e gratuita non esclusiva  per  il  periodo  di
          maggior durata. 
              5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per
          l'Italia ai sensi del presente art. ed, altresi', quando la
          protezione conferita dal brevetto e' stata estesa.»