Art. 44 
 
(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 84, comma 3, del Codice, la parola:  "inverzione"  e'
sostituita dalla seguente: "invenzione". 
 
 
          Nota all'art. 44: 
              - Si riporta il testo dell'art. 84 del citato  d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  84  (Brevettazione   alternativa).   -   1.   E'
          consentito  a  chi  chiede  il  brevetto   per   invenzione
          industriale, ai sensi del presente  codice,  di  presentare
          contemporaneamente  domanda  di  brevetto  per  modello  di
          utilita', da valere nel caso che la prima non sia accolta o
          sia accolta solo in parte. 
              2. Se la domanda ha per  oggetto  un  modello  anziche'
          un'invenzione o viceversa, l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi invita l'interessato, assegnandogli  un  termine,  a
          modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha  effetto
          dalla data di presentazione originaria. 
              3. Se la domanda di brevetto per  modello  di  utilita'
          contiene anche un' invenzione o viceversa,  e'  applicabile
          l'art. 161.»