Art. 59 
 
(Modifica dell'articolo 132 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. L'articolo 132 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 132 
 
(Anticipazione della tutela cautelare  e  rapporti  tra  il  giudizio
                 cautelare e il giudizio di merito) 
 
1. I provvedimenti di cui agli articoli 126,  128,  129,  131  e  133
possono  essere  concessi  anche  in  corso  di  brevettazione  o  di
registrazione, purche' la  domanda  sia  stata  resa  accessibile  al
pubblico oppure nei confronti delle persone  a  cui  la  domanda  sia
stata notificata. 
2. Se il  giudice  nel  rilasciare  il  provvedimento  cautelare  non
stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il  giudizio
di merito, quest'ultimo deve essere  iniziato  entro  il  termine  di
venti giorni lavorativi o di trentuno giorni  di  calendario  qualora
questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre  dalla
pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti,  dalla
sua comunicazione. Se sono state chieste misure  cautelari  ulteriori
alla descrizione unitamente o  subordinatamente  a  quest'ultima,  ai
fini del computo del termine  si  fa  riferimento  all'ordinanza  del
giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure. 
3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di
cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si  estingue,
il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. 
4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  non  si   applicano   ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice
di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari  idonei  ad
anticipare gli  effetti  della  sentenza  di  merito.  In  tali  casi
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito. 
5.  In  tutti  i  procedimenti  cautelari   il   giudice,   ai   fini
dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, puo' disporre  una
consulenza tecnica.".