Art. 6 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 8, comma 2, del Codice, dopo le parole: "da lui prescelta" sono aggiunte le seguenti: ", sussistendo i presupposti di cui all'articolo 21, comma 1". 2. All'articolo 8, comma 3, del Codice, dopo la parola: "registrati" sono inserite le seguenti: "o usati".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 8. (Ritratti di persone, nomi e segni notori). - 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. 2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purche' il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facolta' di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedira' a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta , sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, comma 1. 3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalita' economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi.»