Art. 7 
 
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 10, comma 3, del Codice, dopo la parola:  "contrario"
sono inserite le seguenti: "alla legge,". 
 
 
          Nota all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art.  10  del  citato  d.lgs
          .n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e  gli  altri  segni
          considerati nelle  convenzioni  internazionali  vigenti  in
          materia,  nei  casi  e  alle  condizioni  menzionati  nelle
          convenzioni stesse, nonche'  i  segni  contenenti  simboli,
          emblemi e stemmi che rivestano un  interesse  pubblico  non
          possono costituire oggetto di  registrazione  come  marchio
          d'impresa, a meno che l'autorita' competente non  ne  abbia
          autorizzato la registrazione. 
              2. Trattandosi di marchio contenente parole,  figure  o
          segni  con  significazione  politica  o  di   alto   valore
          simbolico,  o  contenente  elementi   araldici,   l'Ufficio
          italiano brevetti  e  marchi,  prima  della  registrazione,
          invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa  occorrere
          alle amministrazioni pubbliche interessate,  o  competenti,
          per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e'  disposto
          nel comma 4. 
              3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la  facolta'
          di provvedere ai termini del comma 2 in ogni  caso  in  cui
          sussista dubbioche il marchio possa essere  contrario  alla
          legge, all'ordine pubblico o al buon costume. 
              4. Se l'amministrazione interessata, o  competente,  di
          cui  ai  commi  2  e  3,  esprime  avviso  contrario   alla
          registrazione del marchio, l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi respinge la domanda.»