Art. 73 
 
(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 10 febbraio 2005.
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 152, comma 2, del Codice, le parole: "una copia della
descrizione  e  delle  rivendicazioni  in   lingua   italiana"   sono
sostituite dalle seguenti:  "un  riassunto  in  lingua  italiana  che
definisca in  modo  esauriente  le  caratteristiche  dell'invenzione,
nonche' da una copia degli eventuali disegni". 
 
 
          Nota all'art. 73: 
              - Si riporta il testo dell'art. 152 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 152 (Requisiti della domanda  internazionale).  -
          1. La domanda  internazionale  deve  essere  conforme  alle
          disposizioni del Trattato di  cooperazione  in  materia  di
          brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
          1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione. 
              2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 198,  commi
          1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto  in
          lingua  italiana  che  definisca  in  modo  esauriente   le
          caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli
          eventuali disegni. 
              3. La domanda internazionale e ciascuno  dei  documenti
          allegati, ad eccezione di quelli comprovanti  il  pagamento
          delle tasse, devono essere depositati in un originale e due
          copie.  Le  copie  mancanti  sono  approntate  dall'Ufficio
          italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.»