Art. 77 
 
(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 158, comma 3, lettera  c),  del  Codice,  le  parole:
"contro la decisione di registrare il marchio" sono sostituite  dalle
seguenti:  "contro  la  decisione  relativa  alla  registrazione  del
marchio". 
 
 
          Nota all'art. 77: 
              - Si riporta il testo dell'art. 158 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 158 (Divisione della domanda di registrazione  di
          marchio). - 1. Ogni domanda deve aver per oggetto  un  solo
          marchio. 
              2.  Se  la  domanda  riguarda  piu'  marchi,  l'Ufficio
          italiano  brevetti  e   marchi   invitera'   l'interessato,
          assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un  solo
          marchio,  con  facolta'  di  presentare,  per  i  rimanenti
          marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data
          della domanda primitiva. 
              3. Ogni domanda di registrazione,  avente  per  oggetto
          piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente
          in piu' domande parziali,  nelle  quali  sono  ripartiti  i
          prodotti o i servizi della domanda iniziale,  nei  seguenti
          casi: 
                a) prima della decisione dell'ufficio  relativo  alla
          registrazione del marchio; 
                b)  durante  ogni  procedura  di   opposizione   alla
          decisione dell'ufficio di registrazione del marchio; 
                c)  durante  ogni  procedura  di  ricorso  contro  la
          decisione relativa alla registrazione del marchio. 
              4. Le domande parziali conservano la data  di  deposito
          della domanda iniziale e, se del  caso,  il  beneficio  del
          diritto di priorita'. 
              5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi  sospende  il
          termine assegnato dall'ufficio.»