Art. 79 
 
(Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 160, comma 1,  lettera  b),  del  Codice  la  parola:
"esprinia" e' sostituita dalla seguente: "esprima". 
2. All'articolo 160, comma 3, del Codice, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente: " a)  la  descrizione  e  le  rivendicazioni  di  cui
all'articolo 51;". 
3. All'articolo  160  del  Codice,  il  comma  4  e'  sostituito  dal
seguente: 
" 4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve  iniziare  con
un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e  deve  essere
seguita da una o piu' rivendicazioni.  Queste  ultime  devono  essere
presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento 
del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della  domanda.
In tale caso resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta.". 
 
 
          Nota all'art. 79: 
              - Si riporta il testo dell'art. 160 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 160 (Domanda di brevetto  per  invenzione  e  per
          modello di utilita'). - 1. La domanda deve contenere: 
                a)   l'identificazione   del   richiedente   e    del
          mandatario, se vi sia; 
                b) l'indicazione dell'invenzione o  del  modello,  in
          forma  di  titolo,  che  ne  esprima  brevemente,  ma   con
          precisione, i caratteri e lo scopo. 
              2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta
          di  piu'  brevetti,  ne'  di  un  solo  brevetto  per  piu'
          invenzioni o modelli. 
              3. Alla domanda devono essere uniti: 
                a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'art.
          51; 
                b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile; 
                c) la designazione dell'inventore; 
                d) quando vi sia mandatario, anche l'atto  di  nomina
          ai sensi dell'art. 201; 
              4. La descrizione dell'invenzione o  del  modello  deve
          iniziare con un riassunto che ha solo fini di  informazione
          tecnica e deve essere seguita da una o piu' rivendicazioni.
          Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state
          accluse alla descrizione al momento del deposito, entro  il
          termine di due mesi dalla data della domanda. In  tal  caso
          resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta.»