Art. 80 
 
(Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 161, comma 2, del Codice e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Tale  facolta'  puo'   essere   esercitata   dal
richiedente, anche  in  mancanza  dell'invito  dell'Ufficio  italiano
brevetti e marchi,  prima  che  quest'ultimo  abbia  provveduto  alla
concessione del brevetto.". 
 
 
          Nota all'art. 80: 
              - Si riporta il testo dell'art. 161 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 161 (Unicita' dell'invenzione e  divisione  della
          domanda). - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola
          invenzione. 
              2. Se la domanda comprende piu'  invenzioni,  l'Ufficio
          italiano  brevetti  e   marchi   invitera'   l'interessato,
          assegnandogli un termine, a limitare tale  domanda  ad  una
          sola  invenzione,  con  facolta'  di  presentare,  per   le
          rimanenti  invenzioni,  altrettante  domande,  che  avranno
          effetto dalla data della domanda primitiva.  Tale  facolta'
          puo' essere esercitata dal richiedente, anche  in  mancanza
          dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,  prima
          che quest'ultimo  abbia  provveduto  alla  concessione  del
          brevetto. 
              3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende  il
          termine assegnato dall'Ufficio.»