Art. 84 
 
(Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 166, comma 1, del Codice, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente: 
" a) deve rispettare le  disposizioni  di  cui  all'articolo  63  del
regolamento (CE) n. 2100/94,  del  regolamento  (CE)  n.  637/2009  e
occorrendo  le  linee  guida   del   Consiglio   di   amministrazione
dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali;". 
 
 
          Nota all'art. 84: 
              - Si riporta il testo dell'art. 166 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 166 (Domanda di denominazione varietale). - 1. La
          denominazione proposta per la nuova varieta': 
                a) deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 63
          del regolamento (CE) n. 2100/94, del  regolamento  (CE)  n.
          637/2009 e occorrendo  le  linee  guida  del  Consiglio  di
          amministrazione  dell'Ufficio  comunitario  delle  varieta'
          vegetali; 
                b)  non  deve   risultare   contraria   alla   legge,
          all'ordine pubblico e al buon costume; 
                c) non deve contenere nomi geografici.»