Art. 87 
 
(Inserimento   di   disposizioni    in    materia    di    invenzioni
                          biotecnologiche) 
 
1. Dopo l'articolo 170 del Codice e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 170-bis 
 
       (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche) 
 
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della
brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine  di  garantire
quanto previsto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), puo'
richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e  le
biotecnologie. 
2. La provenienza  del  materiale  biologico  di  origine  animale  o
vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e'  dichiarata  all'atto
della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese  di  origine,
consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di
importazione  e  di  esportazione,  sia  in  relazione  all'organismo
biologico dal quale e' stato isolato. 
3. La domanda di brevetto relativa  ad  una  invenzione  che  ha  per
oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana  deve  essere
corredata dell'espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo
e utilizzazione,  della  persona  da  cui  e'  stato  prelevato  tale
materiale, in base alla normativa vigente. 
4. La domanda di brevetto relativa ad  una  invenzione,  che  ha  per
oggetto o utilizza materiale  biologico  contenente  microrganismi  o
organismi geneticamente modificati,  deve  essere  corredata  da  una
dichiarazione  che  garantisca  l'avvenuto  rispetto  degli  obblighi
riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o
comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e
di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001,  n.  206,  e  8  luglio
2003, n. 224. 
5. In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da  parte
dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio
nella sua azienda,  di  materiale  brevettato  di  origine  vegetale,
avviene  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  14   del
regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994. 
6. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri della salute e  dello  sviluppo
economico, sono disciplinati l'ambito e le modalita' per  l'esercizio
della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11  della  direttiva
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  luglio  1998,
riguardante la  vendita  o  altra  forma  di  commercializzazione  di
bestiame di allevamento o  di  altro  materiale  di  riproduzione  di
origine animale, da parte del titolare del  brevetto  o  con  il  suo
consenso.  In  particolare,  il  decreto  prevede  il  divieto  della
ulteriore  vendita  del  bestiame  in  funzione  di  un'attivita'  di
produzione commerciale, a meno che gli animali  dotati  delle  stesse
proprieta'  siano  stati  ottenuti  mediante   mezzi   esclusivamente
biologici e ferma restando la  possibilita'  di  vendita  diretta  da
parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti  nella  normale
attivita' agricola. 
7. Qualora  rilevi  l'assenza  delle  condizioni  di  brevettabilita'
dell'invenzione  biotecnologica   o   il   mancato   deposito   delle
dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, e, nel  caso  di
riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilita' di  cui  agli
articoli 81-quater, 81-quinquies ed  all'articolo  162,  respinge  la
domanda.".