Art. 88 
 
(Inserimento  di  disposizioni  penali  in  materia   di   invenzioni
                          biotecnologiche) 
 
1. Dopo l'articolo 170-bis del Codice e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 170-ter 
 
                             (Sanzioni) 
 
1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque,  al  fine  di
brevettare una invenzione, utilizza materiale  biologico  di  origine
umana, essendo a conoscenza del fatto che  esso  e'  stato  prelevato
ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi  ne
puo' disporre, e' punito e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro. 
2.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   chiunque,   nella
dichiarazione  di  cui  all'articolo  170-bis,   comma   2,   attesta
falsamente la provenienza del materiale biologico di origine  animale
o vegetale, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000 a 100.000 di euro. 
3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza
materiale   biologico   contenente    microrganismi    o    organismi
geneticamente  modificati,  attesta,  contrariamente  al   vero,   il
rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali  modificazioni,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a  100.000
di euro. 
4. Nell'ambito dei limiti minimi  e  massimi  previsti  dal  presente
articolo, le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  sono  determinate
nella loro entita', tenendo conto,  oltre  che  dei  criteri  di  cui
all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  della  diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna  infrazione
presenta in astratto, delle specifiche qualita' personali nonche' del
vantaggio patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. 
5. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dal  presente
articolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."