Art. 96 
 
(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. L'articolo 182 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 182 
                              (Ricorso) 
 
1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi
dichiara  irricevibile,  inammissibile  o  estinta  la  procedura  di
opposizione  ovvero  accoglie,   anche   parzialmente,   o   respinge
l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali, entro  il  termine
di cui all'articolo  135,  comma  1,  hanno  facolta'  di  presentare
ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.".