Art. 99 
 
(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo  186  del  Codice,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
" 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini  stabiliti
per l'accessibilita' al pubblico delle domande, tiene a  disposizione
gratuita del pubblico, perche' possano essere consultati, i fascicoli
inerenti una domanda, un brevetto, una  registrazione  o  un'istanza,
salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.". 
2.  All'articolo  186,  comma  3,  del  Codice,   dopo   le   parole:
"descrizioni" sono inserite le seguenti: " , delle rivendicazioni". 
3.  All'articolo  186,  comma  8,  del  Codice,  le  parole:  "e   le
trascrizioni  avvenute,"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "le
trascrizioni avvenute e le sentenze di cui  all'articolo  197,  comma
6,". 
4. All'articolo 186,  comma  9,  del  Codice,  dopo  le  parole:  "Il
Bollettino" sono inserite le seguenti: "e' reso disponibile in  forma
telematica e". 
 
 
          Nota all'art. 99: 
              - Si riporta il testo dell'art. 186 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 186 (Visioni e pubblicazioni). - 1.  La  raccolta
          dei titoli di proprieta' industriale e  la  raccolta  delle
          domande possono  essere  consultate  dal  pubblico,  dietro
          autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,  in
          seguito a domanda. 
              2.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  fermi  i
          termini stabiliti per l'accessibilita'  al  pubblico  delle
          domande,  tiene  a  disposizione  gratuita  del   pubblico,
          perche' possano essere consultati, i fascicoli inerenti una
          domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve
          le limitazioni previste dal regolamento di attuazione. 
              3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire
          che si estragga copia delle domande,  delle  descrizioni  ,
          delle rivendicazioni e dei  disegni,  nonche'  degli  altri
          documenti di cui e' consentita la visione  al  pubblico,  a
          chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che
          siano  ritenute  necessarie  per  evitare  ogni  guasto   o
          deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico. 
              4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione  di
          conformita' all'esemplare messo a disposizione del pubblico
          devono  essere  in  regola  con  l'imposta  di  bollo.   Il
          Ministero  delle   attivita'   produttive   puo'   tuttavia
          stabilire che alla copiatura o comunque alla  riproduzione,
          anche fotografica, degli atti  e  dei  documenti  anzidetti
          provveda esclusivamente  l'Ufficio,  previo  pagamento  dei
          diritti di segreteria. 
              5. Le  copie  di  estratti  dei  titoli  di  proprieta'
          industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi
          dalla relativa documentazione, nonche'  i  duplicati  degli
          originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi in seguito ad  istanza  nella  quale  sia
          indicato il numero d'ordine del titolo del quale si  chiede
          la copia o l'estratto. 
              6. La certificazione di  autenticita'  delle  copie  e'
          soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di
          segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano  brevetti
          e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno. 
              7. La misura dei diritti previsti dal  presente  codice
          e' stabilita  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Sono  determinate,  nello  stesso  modo,  le
          tariffe per i lavori di copiatura e quelli di  riproduzione
          fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano  brevetti
          e marchi. 
              8. I titoli di  proprieta'  industriale,  distinti  per
          classi, le trascrizioni  avvenute  e  le  sentenze  di  cui
          all'art. 197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmente,
          nel Bollettino  ufficiale  previsto  per  ciascun  tipo  di
          titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione
          conterra' le indicazioni fondamentali comprese  in  ciascun
          titolo e, rispettivamente, nelle domande  di  trascrizione.
          Il Bollettino potra' contenere,  inoltre,  sia  gli  indici
          analitici dei diritti di  Proprieta  industriale,  sia  gli
          indici alfabetici dei titolari ed  in  esso  potranno  pure
          pubblicarsi i riassunti delle descrizioni. 
              9.  Il  Bollettino  e'  reso   disponibile   in   forma
          telematica e puo'  essere  distribuito  gratuitamente  alle
          Camere di commercio,  nonche'  agli  enti  indicati  in  un
          elenco da compilarsi a cura del  Ministro  delle  attivita'
          produttive.»