Art. 10 Disposizioni transitorie e finali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3. 2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e la sezione separata; dal completamento degli adempimenti indicati al comma 3 non possono essere iscritti nuovi soggetti. 3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III e' subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative e, se del caso, alla costituzione degli Organismi ivi previsti; le Autorita' competenti vi provvedono al piu' tardi entro il 31 dicembre 2011. 4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III: a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge; b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente decreto, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza e' corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f); c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che esercitano attivita' di intermediazione in cambi chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che esercitano attivita' di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa, in quanto gia' rientrante nel novero dei servizi e attivita' gia' disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'operativita' su contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"); d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le societa' fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1; e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1. 5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Per le societa' fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed e) deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Le societa' fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e cancellati i soggetti ivi iscritti. 8. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, e le altre disposizioni emanate dalle Autorita' ai sensi delle norme previgenti. 9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attivita' di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attivita', unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 37 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), cosi' recita: «Art. 37 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli intermediari finanziari iscritti prima del 25 dicembre 2007 negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare fino al 30 aprile 2011 a prestare i servizi di pagamento, come definiti nel presente decreto, gia' svolti oltre all'ulteriore attivita' finanziaria eventualmente esercitata. Entro tale termine, fatti salvi i commi 2 e 3 e fermo restando quanto previsto dall' articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, detti intermediari modificano il proprio statuto eliminando il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento e dismettono tale attivita'. 2. Gli intermediari finanziari di cui al comma 1 che intendono dismettere le attivita' di cui all' articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e prestare servizi di pagamento, presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento entro il 31 gennaio 2011. L'istanza e' corredata: a) per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all' articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies, comma 1, lettere d), e) ed f), e 114-duodecies del medesimo decreto legislativo. Se tali intermediari intendono beneficiare della deroga di cui all'art. 114-sexiesdecies del medesimo decreto legislativo, l'istanza e' corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'art. 114-octies e all'art. 114-sexiesdecies, comma 1, del medesimo decreto legislativo; b) per gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all' articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, diversi da quelli indicati nella lettera a), della documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies e 114-duodecies del medesimo decreto legislativo. 3. Entro il 31 gennaio 2011 gli intermediari indicati al comma 1 che intendano avvalersi della facolta' prevista dall' articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento. L'istanza e' corredata della documentazione attestante il rispetto, oltre che delle previsioni di cui alla lettera a), primo periodo, del precedente comma 2, anche delle disposizioni dell'art. 114-novies, comma 4. 4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle norme del medesimo decreto legislativo, come modificate dal presente decreto, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 dopo il 25 dicembre 2007 richiedono, ove abbiano i necessari requisiti e dismettano l'attivita' di cui all' articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale attivita'. All'istanza di autorizzazione si applica il comma 2, lettere a) e b). 5. Con riferimento ai contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, il prestatore di servizi di pagamento comunica ai propri clienti entro il 30 aprile 2010 quali condizioni contrattuali risultano sostituite in forza del presente decreto e delle relative disposizioni di attuazione. Nei casi in cui e' necessario adeguare i contratti in essere alle norme di cui ai titoli II e IV del presente decreto legislativo attraverso un accordo tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 le condizioni applicate e il cliente puo' recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. All'utilizzatore che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di adeguamento. 6. I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche, come individuate dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo le modalita' e i tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 7. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attivita' di mero incasso di fondi gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti anche diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che gia' svolgono questa attivita'.» - Il testo degli articoli 106, 107, 111, 112 comma 1 e 155, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita: «Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.» «Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-bis, lettera a); b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art. 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47. 7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo V-ter.» «Art. 111(Cancellazione dall'elenco generale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale: a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2; b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a), b) e c); c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo. 2. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia. 3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale. 4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. 5. Il presente art. non si applica nei sensi dell'art. 107, comma 6. «Art. 112 (Comunicazioni del collegio sindacale). - 1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.». «Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). - 1. I soggetti che esercitano le attivita' previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo art. entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. 4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo. 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3. 4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi 3 e 4. 5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attivita' che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia e delle finanze detta altresi' norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia' concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.» - Il testo dell'art. 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1940, n. 7, cosi' recita: «Art. 2. Le societa' di cui all'art. precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.» - Il testo dell'articoli 113, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita: «Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico). - 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1, e' riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma. 2. Si applicano l'art. 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita' e di indipendenza, l'art. 109.». Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17-2-2009, n. 29 (Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) .e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2009, n. 78. - Il testo dell'art. 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), cosi' recita: «Art. 2. - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e' effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della meta'.» - Il testo dei commi sesto e undicesimo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O., cosi' recita: «Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.» «Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente art. sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.».