Art. 23 Iscrizione negli elenchi 1. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarita', da quello del completamento o della regolarizzazione. 2. L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta. 3. Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria sono indicati: a) per le persone fisiche: 1) cognome e nome; 2) luogo e data di nascita; 3) codice fiscale; 4) data di iscrizione nell'elenco; 5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonche' il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto; 6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita'; b) per le persone giuridiche: 1) denominazione sociale; 2) data di costituzione; 3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; 4) data di iscrizione nell'elenco; 5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata; 6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; 7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attivita'. 4. Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati: a) denominazione sociale; b) data di costituzione; c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale; d) data di iscrizione nell'elenco; e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale; f) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies. 5. Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera d), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui al comma 3, lettera a), n. 4) e 5), e lettera b), n. 1) e 3), e al comma 4.
Note all'art. 23: - Per il testo degli artt. 128-quinquies, comma 1, lettera d); 128-septies, comma 1, lettera f); 128-septies comma 1, lettera f) e comma 2; 128-novies, 128-duodecies e 128-ter decies comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si veda l'art.11 del presente decreto legislativo.