Art. 29 Disposizioni attuative 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c).
Note all'art. 29: - Per il testo degli artt. 128-quinquies, comma 1, lettera e); 128-septies, comma 1, lettera c); del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo.