Art. 11 
 
            Modalita' e procedure di attuazione dei piani 
 
  1. I  piani  di  cui  agli  articoli  9,  10  e  13  possono  anche
individuare, con  le  modalita'  e  per  le  finalita'  dagli  stessi
previste: 
    a) criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore; 
    b) valori limite  di  emissione,  prescrizioni  per  l'esercizio,
criteri di localizzazione ed altre condizioni di  autorizzazione  per
gli impianti  di  cui  alla  parte  quinta,  titolo  I,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni; 
    c) valori limite di emissione,  prescrizioni  per  l'esercizio  e
criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti
che producono emissioni in atmosfera; 
    d) valori limite di emissione,  prescrizioni  per  l'esercizio  e
criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale che producono emissioni in atmosfera; 
    e) valori limite  di  emissione,  prescrizioni  per  l'esercizio,
caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di  cui  alla
parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, secondo le relative disposizioni; 
    f) limiti e condizioni per l'utilizzo  dei  combustibili  ammessi
dalla parte quinta, titolo III,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, secondo le relative disposizioni e nel  rispetto  delle
competenze autorizzative attribuite allo Stato ed alle regioni; 
    g)  limiti  e  condizioni  per  l'utilizzo  di  combustibili  nei
generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW  nei  casi
in cui l'allegato X alla  parte  quinta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  prevede  il  potere  dei  piani  regionali  di
limitare l'utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili; 
    h)  prescrizioni  per  prevenire  o  limitare  le  emissioni   in
atmosfera che si producono nel corso delle  attivita'  svolte  presso
qualsiasi tipo di cantiere, incluso l'obbligo che le macchine  mobili
non stradali ed i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lett. c) -
categoria N2 e N3 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
utilizzati nei cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il
cantiere  rispondano  alle  piu'  recenti  direttive  comunitarie  in
materia di controllo delle emissioni inquinanti  o  siano  dotati  di
sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato; 
    i)  prescrizioni  per  prevenire  o  limitare  le  emissioni   in
atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio; 
    l) misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e  gli
altri gruppi sensibili della popolazione; 
    m)  prescrizioni  per  prevenire  o  limitare  le  emissioni   in
atmosfera che si producono nel corso delle attivita' e delle pratiche
agricole  relative  a  coltivazioni,  allevamenti,  spandimento   dei
fertilizzanti  e  degli  effluenti  di  allevamento,  ferma  restando
l'applicazione  della  normativa  vigente  in  materia  di   rifiuti,
combustibili,  fertilizzanti,  emissioni  in   atmosfera   e   tutela
sanitaria e fito-sanitaria; 
    n) prescrizioni di limitazione delle combustioni  all'aperto,  in
particolare in  ambito  agricolo,  forestale  e  di  cantiere,  ferma
restando  l'applicazione  della  normativa  vigente  in  materia   di
rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e  tutela  sanitaria  e
fito-sanitaria. 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministeri competenti per materia, sentita  la  Conferenza  Unificata,
possono essere emanate linee guida per l'individuazione delle  misure
di cui al comma 1 relativamente ai settori non disciplinati da  norme
statali. 
  3. All'attuazione delle previsioni contenute nei  piani  in  merito
alla limitazione della circolazione dei veicoli a  motore,  ai  sensi
del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa  autorita'
individuata dalle regioni o  dalle  province  autonome.  In  caso  di
inerzia, provvedono in via  sostitutiva  le  regioni  o  le  province
autonome o la diversa autorita' individuata  dalle  regioni  o  dalle
province autonome ai sensi  della  vigente  normativa  regionale.  La
normativa  regionale  stabilisce   idonee   forme   di   raccordo   e
coordinamento tra regioni o province autonome ed autorita' competente
ad adottare i provvedimenti di  limitazione  della  circolazione.  Le
modalita' e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle
finalita' dei diversi piani di cui agli  articoli  9,  10  e  13.  Le
ordinanze di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono  essere  adottate
dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi
e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in  assenza
dei piani di cui agli articoli 9, 10 e  13  o  qualora  i  piani  non
individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei
veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre  tali  limitazioni
per  motivi  connessi  all'inquinamento  atmosferico  attraverso   le
ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  I
sindaci possono comunque vietare la circolazione nei  centri  abitati
per tutti gli autoveicoli  che  non  hanno  effettuato  il  controllo
almeno annuale delle  emissioni  secondo  la  procedure  fissate  dal
decreto Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996. 
  4. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del
comma 1, lettere b), e) e f), provvedono le autorita' competenti  per
l'autorizzazione o per i  controlli  ai  sensi  della  parte  quinta,
titoli I, II e III, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nei modi ivi previsti. All'attuazione delle previsioni contenute  nei
piani ai sensi del comma 1, lettere c) e d), provvedono le  autorita'
competenti al rilascio delle autorizzazioni ivi indicate. 
  5. All'attuazione delle previsioni contenute nei  piani,  nei  casi
non previsti dai commi 3 e  4,  procedono  le  regioni,  le  province
autonome e gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base
dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e  regionale.  Resta
ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla  vigente
normativa. 
  6. Le previsioni contenute nei piani  in  merito  ai  cantieri,  ai
sensi  del  comma  1,  lettera  h),  sono  altresi'   inserite   come
prescrizioni nelle decisioni di  valutazione  di  impatto  ambientale
adottate dalle autorita' competenti ai fini della realizzazione delle
opere sottoposte a tale procedura di valutazione. 
  7. Le modalita' e le procedure di attuazione previste dal  presente
articolo si applicano anche in caso di misure adottate ai sensi degli
articoli 9 e 13 al di fuori dei piani regionali. 
 
          Note all'art. 11: 
              - I titoli I, II e III del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) cosi' recitano: 
                «Titolo I - Norme generali 
                Titolo II - Valutazione ambientale strategica - VAS 
                Titolo III - Valutazione d'impatto ambientale - VIA». 
              -  L'allegato  X  alla   parte   quinta   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale) reca: 
                «Disciplina dei combustibili» 
              - Il testo del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  18
          maggio 1992, n. 114 supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
          abitati). - 1. Nei centri abitati  i  comuni  possono,  con
          ordinanza del sindaco: 
                a) adottare i  provvedimenti  indicati  nell'art.  6,
          commi 1,2 e 4; 
                b) limitare la circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive  impartite  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          sentiti,  per  le  rispettive   competenze,   il   Ministro
          dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane
          ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;». 
              - Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - art.
          31 legge  3  agosto  1999,  n.  265)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000. 
              - Il  decreto  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione 5 febbraio 1996 (Prescrizioni per  la  verifica
          delle emissioni dei gas di  scarico  degli  autoveicoli  in
          circolazione ai sensi della direttiva del  Consiglio  delle
          Comunita'  europee  n.  92/55/CEE)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1996, n. 56.