Art. 14 
 
 
               Misure per il superamento delle soglie 
                    di informazione e di allarme 
 
  1. Se, in una zona o in un agglomerato, i livelli degli  inquinanti
superano, sulla base delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 8, la
soglia di informazione o una soglia di allarme prevista  all'allegato
XII, le regioni o le province autonome adottano tutti i provvedimenti
necessari per informare il pubblico in  modo  adeguato  e  tempestivo
attraverso radio, televisione, stampa,  internet  o  qualsiasi  altro
opportuno mezzo di comunicazione. 
  2. In caso di superamento della  soglia  di  informazione  o  delle
soglie di allarme, le regioni e le province autonome  trasmettono  al
Ministero dell'ambiente informazioni circa i livelli  misurati  e  la
durata del superamento entro lo stesso termine previsto  all'articolo
19, comma 8,  lettera  a),  numero  1).  Il  Ministero  dell'ambiente
comunica tali informazioni alla Commissione europea  e  al  Ministero
della salute nei termini previsti all'articolo 19, comma  9,  lettera
e), in caso di soglie riferite all'ozono, ed  entro  tre  mesi  dalla
data  della  misurazione  in  caso  di  soglie  riferite   ad   altri
inquinanti.