Art. 15 
 
                             Esclusioni 
 
  1. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente, per l'approvazione e  per  il  successivo  invio  alla
Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in  cui,
relativamente ad un determinato  anno,  i  livelli  degli  inquinanti
previsti all'articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori limite
o livelli critici a  causa  del  contributo  di  fonti  naturali.  La
comunicazione e'  accompagnata  da  informazioni  sui  livelli  degli
inquinanti e le  relative  fonti  e  contiene  gli  elementi  atti  a
dimostrare il contributo dato dalle fonti  naturali  ai  superamenti,
sulla  base  degli  indirizzi  espressi  dal  Coordinamento  di   cui
all'articolo  20  ed  utilizzando,  ove  esistenti,   gli   indirizzi
formulati dalla Commissione europea. I superamenti  oggetto  di  tale
comunicazione non rilevano ai sensi del presente decreto. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stabiliti i criteri per  la
valutazione del contributo di cui al comma 1. 
  3. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente, per l'approvazione e  per  il  successivo  invio  alla
Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i
livelli del PM10 superano il rispettivo  valore  limite  per  effetto
della risospensione del particolato  a  seguito  della  sabbiatura  o
della  salatura   delle   strade   nella   stagione   invernale.   La
comunicazione e' accompagnata da informazioni sui livelli del PM10  e
le relative fonti e contiene gli elementi atti a  dimostrare  che  il
superamento e' dovuto a tale risospensione e che sono state  comunque
adottate misure ragionevoli per  ridurre  i  livelli.  I  superamenti
dovuti a tale risospensione non impongono l'adozione dei piani di cui
agli articoli 9 e 10, ferma restando l'adozione di ragionevoli misure
di riduzione da individuare anche sulla base degli indirizzi espressi
dal  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20  ed  utilizzando,   ove
esistenti, gli  indirizzi  formulati  dalla  Commissione  europea,  e
l'integrale applicazione del  presente  decreto  ai  superamenti  dei
livelli del PM10 dovuti ad altre cause. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il decreto legislativo 28 agosto 1997 n.  281  si
          veda nelle note all'art. 5.