Art. 18 
 
                      Informazione del pubblico 
 
  1. Le amministrazioni e gli altri enti che esercitano  le  funzioni
previste dal presente decreto assicurano, per quanto  di  competenza,
l'accesso del pubblico e la diffusione  al  pubblico  delle  seguenti
informazioni: 
    a) le informazioni  relative  alla  qualita'  dell'aria  ambiente
previste all'allegato XVI; 
    b) le decisioni con le quali sono concesse o  negate  le  deroghe
previste all'articolo 9, comma 10; 
    c) i piani  di  qualita'  dell'aria  previsti  all'articolo  9  e
all'articolo 13 e le misure di cui all'articolo 9, comma 2, e di  cui
all'articolo 13, comma 2; 
    d) i piani di azione previsti all'articolo 10; 
    e) le autorita' e gli organismi titolari dei compiti  tecnici  di
cui all'articolo 17. 
  2.  Per  l'accesso  alle  informazioni  si   applica   il   decreto
legislativo n. 195  del  2005.  Per  la  diffusione  al  pubblico  si
utilizzano  la  radiotelevisione,  la  stampa,  le  pubblicazioni,  i
pannelli informativi, le  reti  informatiche  o  altri  strumenti  di
adeguata potenzialita' e di facile accesso,  senza  oneri  aggiuntivi
per il pubblico. Le informazioni diffuse al  pubblico  devono  essere
aggiornate  e  precise  e  devono  essere  rese  in  forma  chiara  e
comprensibile. I piani e un documento riepilogativo delle  misure  di
cui al  comma  1,  lettera  c),  devono  essere,  in  tutti  i  casi,
pubblicati  su  pagina  web.  E'  assicurato,   nei   modi   previsti
dall'articolo 9 del decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,
l'accesso del pubblico ai servizi di rete per le informazioni di  cui
al  presente  articolo  che  ricadano   tra   i   dati   territoriali
disciplinati dal predetto decreto e che siano prodotti e  gestiti  in
conformita' allo stesso. 
  3. Le  regioni  e  le  province  autonome  elaborano  e  mettono  a
disposizione del pubblico relazioni annuali aventi ad  oggetto  tutti
gli inquinanti disciplinati dal presente  decreto  e  contenenti  una
sintetica illustrazione circa i superamenti dei  valori  limite,  dei
valori obiettivo, degli obiettivi a lungo termine,  delle  soglie  di
informazione e delle soglie di allarme con riferimento ai periodi  di
mediazione previsti, con una sintetica valutazione degli  effetti  di
tali  superamenti.   Le   relazioni   possono   includere   ulteriori
informazioni e valutazioni in merito  alla  tutela  delle  foreste  e
informazioni su altri inquinanti per cui il presente decreto  prevede
la misurazione, tra cui i precursori dell'ozono di  cui  all'allegato
X, parte 2. 
  4.  Sono  inclusi  tra  il  pubblico,  agli  effetti  del  presente
articolo, anche le associazioni ambientaliste,  le  associazioni  dei
consumatori, le  associazioni  che  rappresentano  gli  interessi  di
gruppi sensibili  della  popolazione,  nonche'  gli  altri  organismi
sanitari e le associazioni di categoria interessati. 
  5. I soggetti pubblici e privati che procedono, anche al  di  fuori
dei casi previsti dal presente  articolo,  alla  pubblicazione  o  ad
altre forme di diffusione al pubblico  di  dati  inerenti  i  livelli
rilevati da stazioni di misurazione della qualita' dell'aria ambiente
devono contestualmente indicare, in  forma  chiara,  comprensibile  e
documentata, se tali livelli sono stati misurati  in  conformita'  ai
criteri ed alle modalita' previsti dal  presente  decreto  oppure  in
modo difforme. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il decreto  legislativo  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 195 (Attuazione della  direttiva  2003/4/CE
          sull'accesso del pubblico all'informazione  ambientale)  si
          veda nelle note all'art. 5. 
              - Il testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva  2007/2/CE,
          che   istituisce   un'infrastruttura   per   l'informazione
          territoriale nella Comunita' europea - INSPIRE)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010,  n.  56  supplemento
          ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 9  (Accesso  al  pubblico).  -  1.  Le  autorita'
          pubbliche responsabili della  produzione,  della  gestione,
          dell'aggiornamento e della distribuzione dei  set  di  dati
          territoriali e dei  servizi  ad  essi  relativi  consentono
          l'accesso del pubblico ai servizi di cui al comma  1  dell'
          art. 7,  tenendo  conto  delle  pertinenti  esigenze  degli
          utilizzatori,  attraverso  servizi  facili  da  utilizzare,
          disponibili per il pubblico e accessibili via internet. 
              2. I servizi di cui all' art. 7, comma 1, lettere a)  e
          b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico. 
              3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai  set
          di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi  tramite
          i servizi di ricerca di cui all' art. 7, comma  1,  lettera
          a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo
          art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), e'  escluso  qualora
          l'accesso a tali  servizi  possa  recare  pregiudizio  alle
          relazioni internazionali, alla pubblica  sicurezza  o  alla
          difesa nazionale. 
              4.  In  deroga  al  comma  1,  le  autorita'  pubbliche
          escludono  l'accesso  del   pubblico   ai   set   di   dati
          territoriali e  ai  servizi  ad  essi  relativi  tramite  i
          servizi di cui all'art. 7, comma 1, lettere da b) ad e),  o
          ai servizi di commercio elettronico  di  cui  al  comma  12
          qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio: 
                a)  alla  riservatezza  delle  deliberazioni  interne
          delle autorita' pubbliche, qualora essa  sia  prevista  dal
          diritto; 
                b) agli  accordi  o  relazioni  internazionali,  alla
          sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; 
                c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari,  alla
          possibilita' per ogni persona di avere un processo  equo  o
          alla possibilita'  per  l'autorita'  pubblica  di  svolgere
          indagini di carattere penale o disciplinare; 
                d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
          industriali  qualora  la  riservatezza  sia  prevista   dal
          diritto nazionale o comunitario per tutelare  un  legittimo
          interesse  economico,  compreso  l'interesse  pubblico   di
          mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale; 
                e) ai diritti di proprieta' intellettuale; 
                f) alla riservatezza dei dati  personali  ovvero  dei
          fascicoli riguardanti  una  persona  fisica,  qualora  tale
          persona   non   abbia   acconsentito   alla    divulgazione
          dell'informazione al pubblico, laddove  detta  riservatezza
          sia prevista dal diritto  nazionale  o  comunitario,  anche
          tenuto  conto  dei  requisiti  previsti   dalla   direttiva
          95/46/CE; 
                g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia
          fornito le informazioni richieste di sua propria  volonta',
          senza  che  sussistesse  alcun  obbligo  legale   reale   o
          potenziale in tal senso, a meno che la persona  interessata
          abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni  in
          questione; 
                h)  alla  tutela  dell'ambiente  cui   si   riferisce
          l'informazione, come nel  caso  dell'ubicazione  di  specie
          rare. 
              5.   I   motivi   che   giustificano   la   limitazione
          dell'accesso di cui al comma 4 sono  interpretati  in  modo
          restrittivo,   tenendo    conto    nel    caso    specifico
          dell'interesse  pubblico  tutelato  dalla   fornitura   del
          medesimo accesso. 
              6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f),  g)
          ed  h),  non  si  applicano  in  caso   di   accesso   alle
          informazioni sulle emissioni nell'ambiente. 
              7. I dati messi a disposizione mediante  i  servizi  di
          consultazione di cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),
          possono essere presentati in una forma che ne impedisca  il
          riutilizzo a fini commerciali. 
              8. In deroga ai commi 1  e  2,  per  esigenze  di  auto
          finanziamento delle autorita' pubbliche che  producono  set
          di dati territoriali, con decreti dei Ministri  competenti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, sono determinati  l'ammontare  delle
          tariffe al pubblico e le relative  modalita'  di  pagamento
          per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi
          ai sensi dell' art. 7, comma  1,  lettere  b),  c)  ed  e),
          quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set  di
          dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.  Ai  fini
          della determinazione delle tariffe si applica  l'  art.  7,
          commi 2 e 3, del decreto legislativo 24  gennaio  2006,  n.
          36. Sono fatte salve le disposizioni  dell'art.  59,  comma
          7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              9. I decreti di cui al comma 8  sono  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   e   resi
          altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione  competente,
          ove possibile, sul proprio sito istituzionale. 
              10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma  8  sono
          versati all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere
          riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge  18
          aprile  2005,  n.  62,  allo  stato  di  previsione   delle
          Amministrazioni interessate. 
              11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi
          pubblici   determinano,   rispettivamente    con    proprie
          disposizioni o  propri  atti  deliberativi,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, gli importi delle tariffe e le relative  modalita'
          di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8  e
          9. 
              12. Qualora le autorita' pubbliche  applichino  tariffe
          per i servizi di cui all' art. 7, comma 1, lettere  b),  c)
          ed   e),   rendono   disponibili   servizi   di   commercio
          elettronico. Tali servizi  possono  prevedere  clausole  di
          esclusione   della   responsabilita',    licenze    on-line
          (click-licenses) o, se necessario, licenze».