Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) aria ambiente: l'aria esterna presente  nella  troposfera,  ad
esclusione di quella presente  nei  luoghi  di  lavoro  definiti  dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    b) inquinante: qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente che
puo' avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo
complesso; 
    c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante  o
deposizione di questo su una superficie in un dato periodo di tempo; 
    d)  valutazione:  utilizzo  dei  metodi  stabiliti  dal  presente
decreto per misurare, calcolare, stimare o prevedere i livelli  degli
inquinanti; 
    e) zona: parte del territorio nazionale delimitata, ai sensi  del
presente decreto, ai fini della valutazione e  della  gestione  della
qualita' dell'aria ambiente; 
    f) agglomerato: zona costituita da un'area urbana o da un insieme
di aree urbane che distano tra loro non piu'  di  qualche  chilometro
oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree  urbane
minori che dipendono da quella principale sul piano demografico,  dei
servizi e dei flussi di persone e merci, avente: 
      1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure; 
      2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una  densita'
di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti; 
    g) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o
di un agglomerato, nella quale e' stato valutato il superamento di un
valore limite o di un valore  obiettivo;  tale  area  e'  individuata
sulla base della rappresentativita' delle misurazioni in siti fissi o
indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione; 
    h)  valore  limite:  livello  fissato  in  base  alle  conoscenze
scientifiche,  incluse  quelle  relative  alle  migliori   tecnologie
disponibili, al fine di evitare,  prevenire  o  ridurre  gli  effetti
nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel  suo  complesso,  che
deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e  che  non  deve
essere successivamente superato; 
    i) livello critico:  livello  fissato  in  base  alle  conoscenze
scientifiche, oltre il  quale  possono  sussistere  effetti  negativi
diretti su  recettori  quali  gli  alberi,  le  altre  piante  o  gli
ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani; 
    l) margine di tolleranza: percentuale del valore limite entro  la
quale e' ammesso il superamento del  valore  limite  alle  condizioni
stabilite dal presente decreto; 
    m)  valore  obiettivo:  livello  fissato  al  fine  di   evitare,
prevenire o  ridurre  effetti  nocivi  per  la  salute  umana  o  per
l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una
data prestabilita; 
    n) soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un  rischio
per la salute umana in caso di esposizione di  breve  durata  per  la
popolazione nel suo complesso ed  il  cui  raggiungimento  impone  di
adottare provvedimenti immediati; 
    o) soglia di informazione: livello oltre  il  quale  sussiste  un
rischio per la salute umana in caso di esposizione  di  breve  durata
per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo
complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare  informazioni
adeguate e tempestive; 
    p) obiettivo a lungo termine: livello da  raggiungere  nel  lungo
periodo  mediante  misure  proporzionate,  al  fine   di   assicurare
un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente; 
    q) indicatore di esposizione media: livello medio da  determinare
sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate  in
siti  fissi  di  campionamento  urbani  presso  l'intero   territorio
nazionale e che riflette l'esposizione della popolazione. Permette di
calcolare se sono stati rispettati l'obiettivo nazionale di riduzione
dell'esposizione e l'obbligo di concentrazione dell'esposizione; 
    r) obbligo di concentrazione  dell'esposizione:  livello  fissato
sulla base dell'indicatore di esposizione media al  fine  di  ridurre
gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere entro una  data
prestabilita; 
    s) obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione:  riduzione,
espressa in percentuale, dell'esposizione  media  della  popolazione,
fissata, in relazione ad un determinato anno di riferimento, al  fine
di ridurre gli effetti nocivi per la salute  umana,  da  raggiungere,
ove possibile, entro una data prestabilita; 
    t) misurazioni in  siti  fissi:  misurazioni  dei  livelli  degli
inquinanti effettuate in stazioni  ubicate  presso  siti  fissi,  con
campionamento  continuo  o  discontinuo,  eccettuate  le  misurazioni
indicative; 
    u)  misurazioni  indicative:  misurazioni   dei   livelli   degli
inquinanti, basate su obiettivi di qualita'  meno  severi  di  quelli
previsti per le misurazioni in siti  fissi,  effettuate  in  stazioni
ubicate presso siti fissi di campionamento  o  mediante  stazioni  di
misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come
le tecniche di campionamento diffusivo; 
    v) tecniche di stima obiettiva: metodi matematici  per  calcolare
le concentrazioni a partire da valori  misurati  in  luoghi  o  tempi
diversi da quelli a cui si riferisce il calcolo, basati su conoscenze
scientifiche circa la distribuzione delle concentrazioni; 
    z) soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale
le misurazioni in siti fissi possono essere combinate con misurazioni
indicative o  tecniche  di  modellizzazione  e,  per  l'arsenico,  il
cadmio, il nichel ed il benzo(a)pirene, livello al di sotto del quale
le misurazioni in siti fissi o indicative  possono  essere  combinate
con tecniche di modellizzazione; 
    aa) soglia di valutazione inferiore:  livello  al  di  sotto  del
quale e' previsto, anche in via esclusiva, l'utilizzo di tecniche  di
modellizzazione o di stima obiettiva; 
    bb)  contributo  di  fonti  naturali:   emissione   di   sostanze
inquinanti non causata in  modo  diretto  o  indiretto  da  attivita'
umane, come nel caso  di  eruzioni  vulcaniche,  attivita'  sismiche,
attivita' geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento ed  altri
eventi naturali, aerosol marini, emissioni  biogeniche,  trasporto  o
risospensione in  atmosfera  di  particelle  naturali  dalle  regioni
secche; 
    cc) rete di misura: sistema  di  stazioni  di  misurazione  degli
inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini del presente decreto; il
numero  delle  stazioni  della  rete  di  misura  non  eccede  quello
sufficiente ad assicurare le funzioni previste dal presente  decreto.
L'insieme di tali stazioni di  misurazione  presenti  sul  territorio
nazionale costituisce la rete di misura nazionale; 
    dd) programma di valutazione: il programma che indica le stazioni
di misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni  in
siti  fissi  e  per  le  misurazioni  indicative,  le   tecniche   di
modellizzazione e le tecniche di  stima  obiettiva  da  applicare  ai
sensi del presente decreto e che prevede le stazioni di  misurazione,
utilizzate insieme a quelle della rete di  misura,  alle  quali  fare
riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni della rete
di misura, anche a causa di fattori esterni, non  risultino  conformi
alle disposizioni del presente decreto, con  particolare  riferimento
agli obiettivi di qualita' dei dati  di  cui  all'allegato  I  ed  ai
criteri di ubicazione di cui agli allegati III e VIII; 
    ee) garanzia di  qualita':  realizzazione  di  programmi  la  cui
applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione
degli inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute; 
    ff) campioni primari: campione designato come avente le piu' alte
qualita' metrologiche ed il cui valore e' accettato senza riferimento
ad altri campioni della stessa grandezza; 
    gg)  campioni  di  riferimento:  campioni  riconosciuti  da   una
decisione nazionale come base  per  fissare  il  valore  degli  altri
campioni della grandezza in questione; 
    hh) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti  che,
in una data area e in un dato periodo, e'  trasferita  dall'atmosfera
al suolo, alla vegetazione, all'acqua, agli  edifici  e  a  qualsiasi
altro tipo di superficie; 
    ii) PM10: il materiale  particolato  che  penetra  attraverso  un
ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per
il campionamento e la misurazione del PM10 (norma UNI EN 12341),  con
un'efficienza  di  penetrazione  del  50  per  cento  per   materiale
particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm; 
    ll) PM2,5: il materiale particolato  che  penetra  attraverso  un
ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per
il campionamento e la misurazione del PM2,5 (norma UNI EN 14907), con
un'efficienza  di  penetrazione  del  50  per  cento  per   materiale
particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm; 
    mm) ossidi di azoto: la somma dei «rapporti  di  mescolamento  in
volume (ppbv)» di monossido di azoto (ossido nitrico) e  di  biossido
di azoto espressa in unita' di concentrazione di massa di biossido di
azoto (μg/m³); 
    nn) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con  due
o piu' anelli aromatici  fusi,  formati  interamente  da  carbonio  e
idrogeno; 
    oo) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg0 )
e  mercurio  gassoso  reattivo,  intesi  come  specie   di   mercurio
idrosolubili con una pressione di vapore sufficientemente elevata per
esistere nella fase gassosa; 
    pp) composti organici volatili: tutti i composti organici diversi
dal metano provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i  quali
possono produrre ossidanti fotochimici reagendo  con  gli  ossidi  di
azoto in presenza di luce solare; 
    qq)  precursori  dell'ozono:  sostanze  che  contribuiscono  alla
formazione di ozono a livello del suolo. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 30 aprile 2008, n. 10, supplemento ordinario n. 108.