Art. 3 
 
 
                     Zonizzazione del territorio 
 
  1. L'intero territorio nazionale e' suddiviso in zone e agglomerati
da classificare ai fini della valutazione  della  qualita'  dell'aria
ambiente. 
  2. Alla zonizzazione provvedono le regioni e le  province  autonome
sulla base dei criteri indicati nell'appendice I. La zonizzazione  e'
riesaminata in caso di variazione dei presupposti su cui e' basata ai
sensi dell'appendice I. Per il riesame di  ciascuna  zonizzazione  in
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto il  progetto
di zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 e'  presentato
entro i successivi quattro mesi. 
  3.   Ciascun   progetto   di    zonizzazione,    corredato    dalla
classificazione di cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  e  di  cui
all'articolo 8, commi 2 e 5, e' trasmesso dalle  regioni  o  province
autonome  al  Ministero  dell'ambiente  e  all'ISPRA.  Il   Ministero
dell'ambiente, avvalendosi  dell'ISPRA  valuta,  entro  i  successivi
quarantacinque  giorni,  anche  attraverso  un  esame  congiunto  nel
Coordinamento di cui all'articolo 20,  la  conformita'  del  progetto
alle disposizioni del presente decreto  ed  agli  indirizzi  espressi
dallo  stesso  Coordinamento  e  tenendo  conto  della  coerenza  dei
progetti  di  zonizzazioni  regionali  relativamente  alle  zone   di
confine. In caso di mancata conformita' il  Ministero  dell'ambiente,
con atto motivato diretto alla regione  o  alla  provincia  autonoma,
indica  le  variazioni  e  le  integrazioni  da  effettuare  ai  fini
dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione.
La trasmissione del progetto e' effettuata  su  supporto  informatico
non riscrivibile, utilizzando,  ove  gia'  individuato  con  apposito
decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto. 
  4. Le regioni e le province autonome possono individuare  d'intesa,
sulla base dei criteri dell'appendice I, zone sovraregionali. In  tal
caso, le regioni  e  le  province  autonome  interessate  individuano
apposite modalita' di coordinamento per assicurare una valutazione ed
una gestione unitaria dell'aria ambiente nelle zone sovraregionali.