Art. 4 
 
 
                Classificazione di zone e agglomerati 
     ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente 
 
  1.  Ai  fini  della  valutazione  della  qualita'   dell'aria,   la
classificazione delle zone e degli  agglomerati  e'  effettuata,  per
ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla  base  delle
soglie di valutazione superiori e  inferiori  previste  dall'allegato
II, sezione I, e secondo  la  procedura  prevista  dall'allegato  II,
sezione II. 
  2. La classificazione delle zone e degli agglomerati e' riesaminata
almeno ogni  cinque  anni  e,  comunque,  in  caso  di  significative
modifiche delle attivita' che incidono sulle concentrazioni nell'aria
ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2. 
  3. Nella comunicazione  prevista  all'articolo  3,  comma  3,  sono
allegati, per ciascuna classificazione, gli esiti del monitoraggio  e
delle valutazioni sulla cui base le zone e gli agglomerati sono stati
classificati. 
  4. Alla classificazione delle zone e degli  agglomerati  provvedono
le regioni e le province autonome.