Art. 5 
 
            Valutazione della qualita' dell'aria ambiente 
 
  1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'  effettuata,
per ciascun inquinante  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  con  le
modalita' previste  dai  commi  3,  4  e  5.  Si  applicano,  per  la
valutazione, l'allegato III, relativo all'ubicazione  delle  stazioni
di misurazione, l'appendice II, relativa alla scelta  della  rete  di
misura, e l'appendice III, relativa ai metodi di valutazione  diversi
dalla misurazione. Alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente
provvedono le regioni e le province autonome. 
  2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti
di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), superano  la
rispettiva soglia di valutazione superiore, le  misurazioni  in  siti
fissi sono obbligatorie e possono essere  integrate  da  tecniche  di
modellizzazione o da misurazioni indicative al  fine  di  fornire  un
adeguato  livello  di  informazione  circa  la   qualita'   dell'aria
ambiente.  Se  il  superamento  interessa  gli  inquinanti   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), le  misurazioni  in  siti  fissi
sono  obbligatorie  e  possono  essere  integrate  da   tecniche   di
modellizzazione  al  fine  di  fornire   un   adeguato   livello   di
informazione circa la qualita' dell'aria ambiente. 
  3. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti
di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  sono
compresi tra la rispettiva  soglia  di  valutazione  inferiore  e  la
rispettiva soglia di valutazione superiore, le  misurazioni  in  siti
fissi sono obbligatorie e possono essere  combinate  con  misurazioni
indicative o tecniche di modellizzazione. Se il superamento interessa
gli inquinanti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  e),  le
misurazioni  in  siti  fissi  o  indicative  mediante   stazioni   di
misurazione sono obbligatorie e possono essere combinate con tecniche
di  modellizzazione  al  fine  di  fornire  un  adeguato  livello  di
informazione circa la qualita' dell'aria ambiente. 
  4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti
di cui all'articolo 1, comma 2, sono inferiori alla rispettiva soglia
di valutazione inferiore, sono utilizzate, anche  in  via  esclusiva,
tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva. 
  5. Ai fini  della  determinazione  del  numero  delle  stazioni  di
misurazione per le misurazioni in siti fissi nei casi in  cui  vi  e'
integrazione o combinazione tra misurazioni in siti fissi e  tecniche
di modellizzazione o misurazioni indicative, si applicano  i  criteri
previsti dall'articolo 7, commi 2 e 3. 
  6. Le regioni e  le  province  autonome  trasmettono  al  Ministero
dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro otto mesi dall'entrata  in
vigore del presente decreto, un progetto volto ad adeguare la propria
rete di  misura  alle  relative  disposizioni,  in  conformita'  alla
zonizzazione risultante dal primo riesame previsto  dall'articolo  3,
comma 2, ed in conformita' alla connessa classificazione. Il progetto
indica anche  la  data  prevista  per  l'adeguamento  e  contiene  il
programma di valutazione da attuare nelle zone e  negli  agglomerati.
Il  Ministero  dell'ambiente,  avvalendosi  dell'ISPRA  e  dell'ENEA,
valuta, entro i successivi sessanta giorni, anche attraverso un esame
congiunto del Coordinamento di cui all'articolo  20,  la  conformita'
del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi
espressi dallo stesso Coordinamento. In caso di  mancata  conformita'
il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione  o
alla provincia autonoma, indica le variazioni e  le  integrazioni  da
effettuare ai fini dell'attuazione del progetto di adeguamento.  Tale
procedura si applica anche ai successivi progetti di  modifica  o  di
integrazione della rete di misura. La trasmissione  del  progetto  e'
effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove
gia' individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente,  il
formato a tal fine previsto. Al fine di ottimizzare il  coordinamento
tra le reti, i progetti di adeguamento, modifica o integrazione delle
reti di misura  regionali  sono  altresi'  inviati  dalle  regioni  o
province autonome a quelle confinanti. 
  7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione
di cui al comma  6  devono  essere  gestite  dalle  regioni  e  dalle
province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali  per  la
protezione dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati.
In quest'ultimo caso, sono sottoposte al controllo  delle  regioni  e
delle province autonome ovvero, su delega, delle  agenzie  regionali.
Il controllo si esercita sulla base di appositi protocolli  approvati
dalle regioni e dalle province autonome o, in caso di  delega,  dalle
agenzie regionali e deve prevedere una continua supervisione su tutte
le modalita' di gestione della stazione e di raccolta, trattamento  e
validazione dei dati.  Per  le  stazioni  di  misurazione  esistenti,
gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente
promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le
province autonome e le agenzie regionali al  fine  di  assicurare  la
sottoposizione a tale controllo. 
  8. Le stazioni previste nel programma  di  valutazione  di  cui  al
comma 6 sono esercite e manutenute in condizioni atte  ad  assicurare
le funzioni previste dal presente decreto. Per i casi in cui  i  dati
rilevati da una stazione della rete  di  misura,  anche  a  causa  di
fattori  esterni,  non  risultino  conformi  alle  disposizioni   del
presente decreto,  con  particolare  riferimento  agli  obiettivi  di
qualita' dei dati di cui all'allegato I ed ai criteri  di  ubicazione
di cui all'allegato III e all'allegato VIII, si utilizza, sulla  base
del programma di valutazione,  un'altra  stazione  avente  le  stesse
caratteristiche in relazione alla  zona  oppure,  nello  stesso  sito
fisso di campionamento, una stazione di misurazione mobile al fine di
raggiungere  la  necessaria  copertura  dei  dati.  Il  numero  delle
stazioni di misurazione previste dal programma  di  valutazione  deve
essere individuato nel rispetto dei canoni di  efficienza,  efficacia
ed economicita'. Nel  caso  in  cui  risultino  variati  il  contesto
territoriale, le attivita' e le altre circostanze da cui  dipende  la
classificazione e l'ubicazione di una o piu' stazioni della  rete  di
misura ai sensi degli allegati III, IV, VIII e X,  le  regioni  e  le
province autonome provvedono comunque al conseguente adeguamento  del
programma  di  valutazione,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
destinate a tali finalita', in base alla legislazione vigente. 
  9. Le decisioni di valutazione  di  impatto  ambientale  statali  e
regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e regionali
e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni, per gli  impianti  che  producono
emissioni   in   atmosfera   possono   disporre   l'installazione   o
l'adeguamento di una o piu' stazioni di  misurazione  della  qualita'
dell'aria ambiente da parte del proponente solo nel caso  in  cui  la
regione o la provincia autonoma interessata o, su  delega,  l'agenzia
regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  valuti  tali  stazioni
necessarie per la rete di misura o per il programma  di  valutazione.
In tal caso, la decisione di  valutazione  di  impatto  ambientale  o
l'autorizzazione prescrivono  che  la  stazione  di  misurazione  sia
conforme alle disposizioni del presente decreto e sia  sottoposta  al
controllo previsto al comma 7. In sede di rinnovo o di  aggiornamento
delle autorizzazioni che sono state rilasciate prima dell'entrata  in
vigore del presente decreto per gli impianti che producono  emissioni
in atmosfera,  anche  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che prevedevano  l'installazione
o l'adeguamento di una o piu' stazioni di misurazione della  qualita'
dell'aria ambiente, l'autorita' competente autorizza la permanenza di
tali stazioni solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma
interessata o, su  delega,  l'agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente le valuti necessarie per la rete di  misura  o  per  il
programma di valutazione, prescrivendo in questo caso che la stazione
sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia  sottoposta
al controllo previsto dal comma 7. 
  10.  I  dati  e  le  informazioni  aventi  ad   oggetto   attivita'
produttive,  attivita'  di  servizio,  infrastrutture  e   mezzi   di
trasporto, utili a stimare le emissioni in atmosfera ed  a  valutarne
l'impatto  sulla  qualita'   dell'aria,   devono   essere   messi   a
disposizione del  Ministero  dell'ambiente,  delle  regioni  o  delle
province  autonome  o  delle  agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente che li richiedano, a cura  dei  soggetti,  inclusi  gli
enti locali e i  concedenti  o  concessionari  di  pubblici  servizi,
tenuti ai sensi del decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195.
L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b),  del  decreto
legislativo n. 195 del 2005, non  puo'  essere  comunque  opposta  in
riferimento a dati  ed  informazioni  che  le  vigenti  normative  di
settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti  di
autorizzazione o di pianificazione pubblici o di  tariffe  pubbliche.
Nel caso in cui una richiesta formulata da una  regione  o  provincia
autonoma per lo svolgimento  delle  funzioni  previste  dal  presente
decreto non  sia  stata  accolta,  anche  per  un'eccezione  prevista
all'articolo 5, comma 1 o comma 2, del decreto legislativo n. 195 del
2005, il Ministero dell'ambiente, sentita tale  regione  o  provincia
autonoma, puo' promuovere forme di consultazione con l'autorita'  che
non ha accolto la richiesta, anche nell'ambito del  Coordinamento  di
cui all'articolo 20, per accertare  se  esistano  modalita'  atte  ad
assicurare la messa a disposizione  dei  dati  e  delle  informazioni
senza pregiudizio per gli interessi tutelati dalle eccezioni. A  tali
consultazioni partecipa anche il Ministero della difesa nei  casi  in
cui la richiesta non sia stata  accolta  da  un'autorita'  competente
alla gestione di strutture, porti o aeroporti militari. 
  11.  Le  misurazioni  e  le  altre  tecniche  utilizzate   per   la
valutazione della qualita' dell'aria ambiente devono  rispettare  gli
obiettivi di qualita' previsti dall'allegato I. 
  12. Con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  disciplinate  le
modalita' di utilizzo dei  bioindicatori  per  la  valutazione  degli
effetti determinati sugli ecosistemi dai livelli di arsenico, cadmio,
nichel, idrocarburi policiclici aromatici e mercurio. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88  supplemento  ordinario  n.
          96. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          24 maggio 1988, n.  203  (Attuazione  delle  direttive  CEE
          numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
          materia di qualita' dell'aria,  relativamente  a  specifici
          agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento   prodotto   dagli
          impianti industriali, ai sensi dell'art.  15  della  l.  16
          aprile 1987, n. 183) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 giugno 1988, n. 140, S.O. n. 53. 
              - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n.  195  (Attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione  ambientale)  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Casi di esclusione del diritto di accesso).  -
          1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso
          in cui: 
                a)   l'informazione   richiesta   non   e'   detenuta
          dall'autorita' pubblica alla quale e' rivolta la  richiesta
          di accesso. In tale caso l'autorita' pubblica,  se  conosce
          quale   autorita'   detiene    l'informazione,    trasmette
          rapidamente la richiesta a quest'ultima  e  ne  informa  il
          richiedente  ovvero  comunica   allo   stesso   quale   sia
          l'autorita' pubblica  dalla  quale  e'  possibile  ottenere
          l'informazione richiesta; 
                b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto
          riguardo alle finalita' di cui all'art. 1; 
                c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente
          generici; 
                d) la richiesta concerne materiali, documenti o  dati
          incompleti o in  corso  di  completamento.  In  tale  caso,
          l'autorita'   pubblica   informa   il   richiedente   circa
          l'autorita'  che   prepara   il   materiale   e   la   data
          approssimativa  entro  la  quale  detto   materiale   sara'
          disponibile; 
                e)  la  richiesta  riguarda  comunicazioni   interne,
          tenuto,  in  ogni  caso,  conto   dell'interesse   pubblico
          tutelato dal diritto di accesso. 
                2. L'accesso all'informazione  ambientale  e'  negato
          quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio: 
                  a) alla riservatezza  delle  deliberazioni  interne
          delle autorita' pubbliche, secondo quanto  stabilito  dalle
          disposizioni vigenti in materia; 
                  b)  alle  relazioni  internazionali,  all'ordine  e
          sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; 
                  c) allo svolgimento di  procedimenti  giudiziari  o
          alla possibilita'  per  l'autorita'  pubblica  di  svolgere
          indagini per l'accertamento di illeciti; 
                  d) alla riservatezza delle informazioni commerciali
          o industriali, secondo quanto stabilito dalle  disposizioni
          vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse
          economico  e  pubblico,  ivi   compresa   la   riservatezza
          statistica ed il segreto fiscale,  nonche'  ai  diritti  di
          proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30; 
                  e) ai diritti di proprieta' intellettuale; 
                  f)  alla  riservatezza   dei   dati   personali   o
          riguardanti una persona fisica, nel caso in  cui  essa  non
          abbia acconsentito alla divulgazione  dell'informazione  al
          pubblico, tenuto conto  di  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                  g) agli interessi o  alla  protezione  di  chiunque
          abbia fornito di sua volonta' le informazioni richieste, in
          assenza di un obbligo di  legge,  a  meno  che  la  persona
          interessata  abbia  acconsentito  alla  divulgazione  delle
          informazioni in questione; 
                  h) alla tutela dell'ambiente e del  paesaggio,  cui
          si riferisce l'informazione, come nel caso  dell'ubicazione
          di specie rare. 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997  n.   281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza  Stato  -  citta'  ed   autonomie   locali)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1997, n.  202
          - modificato dal comunicato PCM nella Gazzetta Ufficiale 17
          settembre 1997, n. 217.