(Allegato V)
                             Allegato V 
 
                         (art. 7, commi 1, 2 e 3, e art. 12, comma 2) 
 
Numero mimino delle stazioni di misurazione per  biossido  di  zolfo,
biossido di azoto, ossidi  di  azoto,  particolato  (PM10  e  PM2,5),
piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico,  cadmio,  nichel  e
                           benzo(a)pirene. 
 
 
1. Numero minimo di stazioni di misurazione per la valutazione  della
qualita' dell'aria ambiente in relazione ai  valori  limite  previsti
per la protezione della salute umana ed alle soglie di allarme  nelle
zone e  negli  agglomerati  in  cui  le  misurazioni  in  siti  fissi
costituiscono l'unica fonte di informazioni. 
1. Per le fonti diffuse si applicano le seguenti tabelle: 
 
                              Tabella 1 
    

---------------------------------------------------------------------
Popolazione|Se la concentrazione massima|Se la concentrazione massima
dell'agglo-|supera la soglia di valuta- |e' compresa tra la soglia di
merato o   |zione superiore (1) (2)     |valutazione superiore e
della zona |                            |quella inferiore
(in        |---------------------------------------------------------
migliaia di|Per inquinanti|Per il PM (3)|Per inquinanti|Per il PM (3)
abitanti)  |diversi dal PM|(somma delle |diversi dal PM|(somma delle
           |              |stazioni di  |              |stazioni di
           |              |PM10 e PM2,5)|              |PM10 e PM2,5)
---------------------------------------------------------------------
0-249      |       1      |      2      |      1       |     1
---------------------------------------------------------------------
250-499    |       2      |      3      |      1       |     2
---------------------------------------------------------------------
500-749    |       2      |      3      |      1       |     2
---------------------------------------------------------------------
750-999    |       3      |      4      |      1       |     2
---------------------------------------------------------------------
1000-1499  |       4      |      6      |      2       |     3
---------------------------------------------------------------------
1500-1999  |       5      |      7      |      2       |     3
---------------------------------------------------------------------
2000-2749  |       6      |      8      |      3       |     4
---------------------------------------------------------------------
2750-3749  |       7      |     10      |      3       |     4
---------------------------------------------------------------------
3750-4749  |       8      |     11      |      3       |     6
---------------------------------------------------------------------
4750-5999  |       9      |     13      |      4       |     6
---------------------------------------------------------------------
≥6000      |      10      |     15      |      4       |     7
---------------------------------------------------------------------

    
(1) Per il biossido  di  azoto,  il  particolato,  il  benzene  e  il
monossido di carbonio deve essere prevista  almeno  una  stazione  di
fondo in sito urbano ed una stazione di traffico. Nel caso in cui sia
prevista una sola stazione, la stessa deve  essere  una  stazione  di
misurazione di fondo in siti urbani. Per tali  inquinanti  il  numero
totale di stazioni di fondo in sito urbano  e  il  numero  totale  di
stazioni di traffico presenti non devono  differire  per  un  fattore
superiore a 2. 
(2) Le stazioni di misurazione in cui sono stati rilevati superamenti
del valore limite previsto per il PM10 negli ultimi tre  anni  devono
essere   mantenute   in   esercizio,   salvo   sia   necessaria   una
delocalizzazione per circostanze speciali come,  in  particolare,  le
trasformazioni dovute allo sviluppo urbanistico, infrastrutturale  ed
industriale. Tale disposizione non si applica  con  riferimento  alle
stazioni di misurazione che sono escluse dalla  rete  di  misura  per
effetto dell'adeguamento della rete di misura previsto  dall'articolo
5, comma 6, perche' non conformi ai requisiti degli allegati I e III,
o perche' i livelli misurati dalla stazione di misurazione  sono  gli
stessi rilevati da almeno un'altra stazione che  possiede  le  stesse
caratteristiche ed e' posta nella stessa zona o agglomerato. 
(3) Si considera che esistano due distinte  stazioni  di  misurazione
nel caso in cui vi sia una stazione in cui il PM2,5 e  il  PM10  sono
misurati in conformita' al presente  decreto.  Il  numero  totale  di
stazioni di misurazione del PM2,5 e il numero totale di  stazioni  di
misurazione del PM10 non devono differire per un fattore superiore  a
2. Resta fermo quanto previsto dal paragrafo 2. 
 
 
                              Tabella 2 
    

---------------------------------------------------------------------
  Popolazione   |                            |  Se le concentrazioni
dell'agglomerato|Se le concentrazioni massime| massime sono comprese
  o della zona  |   superano la soglia di    |  tra la soglia di
(in migliaia di |  valutazione superiore (1) |valutazione superiore e
    abitanti)   |                            |   quella inferiore
---------------------------------------------------------------------
                |As, Cd, Ni     |B(a)P       |As, Cd, Ni  |B(a)P
---------------------------------------------------------------------
0-749           |1              |1 (2)       |1           |1
---------------------------------------------------------------------
750-1.999       |2              |2           |1           |1
---------------------------------------------------------------------
2.000-3.749     |2              |3           |1           |1
---------------------------------------------------------------------
3.750-4.749     |3              |4           |2           |2
---------------------------------------------------------------------
4.750-5.999     |4              |5           |2           |2
---------------------------------------------------------------------
≥ 6.000         |5              |5           |2           |2
---------------------------------------------------------------------
(1) Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione di  fondo
in siti urbani. Per il benzo(a)pirene deve essere prevista  anche una
stazione di misurazione  di  traffico  in  prossimita' di una zona di
traffico intenso; tale obbligo non  comporta  un  aumento  del numero
minimo di stazioni di misurazione indicato in tabella.
(2) In presenza di  una  sola  stazione,  la stessa  deve  essere una
stazione di misurazione di fondo in siti urbani.

    
2. Per le fonti puntuali, il numero  delle  stazioni  di  misurazione
industriali deve essere stabilito in base ai livelli delle  emissioni
della fonte industriale, alle probabili  modalita'  di  distribuzione
degli inquinanti nell'aria ambiente  ed  alla  possibile  esposizione
della popolazione. In caso di valutazione dei  livelli  di  arsenico,
cadmio,  mercurio,  nichel  e  idrocarburi   policiclici   aromatici,
l'ubicazione  di  tali  stazioni  deve  essere  finalizzata  anche  a
verificare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili  presso
gli impianti industriali. 
 
2. Numero minimo di stazioni di misurazione per la valutazione  della
qualita' dell'aria ambiente in relazione all'obiettivo  di  riduzione
dell'esposizione al PM2,5 previsto per  la  protezione  della  salute
umana. 
Il numero minimo di stazioni di misurazione corrisponde  ad  una  per
milione di abitanti, facendo riferimento, ai soli fini  del  calcolo,
al numero delle persone residenti nel complesso degli  agglomerati  e
delle altre zone urbane con piu' di 100.000 abitanti.  Tali  stazioni
di misurazione possono coincidere con quelle previste al paragrafo 1. 
 
3. Numero minimo di stazioni di misurazione per la valutazione  della
qualita' dell'aria ambiente in relazione ai livelli critici  previsti
per  la  protezione  della  vegetazione   in   zone   diverse   dagli
agglomerati. 
 
1. Si applica la seguente tabella: 
    

---------------------------------------------------------------------
Se la concentrazione massima supera| Se la concentrazione massima e'
la soglia di valutazione superiore |     compresa tra la soglia
                                   |  di valutazione superiore e la
                                   | soglia di valutazione inferiore
---------------------------------------------------------------------        
    1 stazione ogni 20.000 km2     |   1 stazione ogni 40.000 km2
---------------------------------------------------------------------

    
2 Nelle zone insulari il numero  delle  stazioni  di  misurazione  e'
stabilito   in   considerazione   delle   probabili   modalita'    di
distribuzione degli inquinanti nell'aria ambiente e  della  possibile
esposizione della vegetazione.