Art. 4 
                     Sindaco e Giunta capitolina 
  1. Il Sindaco  e'  il  responsabile  dell'amministrazione  di  Roma
Capitale,  nell'ambito  del  cui  territorio  esercita  le   funzioni
attribuitegli dalle leggi, dallo  statuto  e  dai  regolamenti  quale
rappresentante della comunita' locale e quale ufficiale del Governo. 
  2. Il Sindaco di Roma Capitale puo' essere udito nelle riunioni del
Consiglio dei  Ministri  all'ordine  del  giorno  delle  quali  siano
iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale. 
  3. La Giunta capitolina e' composta dal Sindaco di  Roma  Capitale,
che la presiede, e da un numero  massimo  di  Assessori  pari  ad  un
quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina assegnati. 
  4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina, entro il limite  massimo  di
cui al comma 3, i componenti della  Giunta  capitolina,  tra  cui  il
Vicesindaco, e ne da' comunicazione  all'Assemblea  capitolina  nella
prima seduta successiva alla nomina. Il Sindaco puo' revocare  uno  o
piu' Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea. 
  5. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di  fuori  dei
componenti dell'Assemblea capitolina, fra i cittadini in possesso dei
requisiti di  candidabilita',  eleggibilita'  e  compatibilita'  alla
carica di consigliere dell'Assemblea. La nomina ad Assessore comporta
la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere dell'Assemblea
capitolina e  la  sostituzione  con  un  supplente,  individuato  nel
candidato della stessa lista che ha riportato, dopo  gli  eletti,  il
maggior numero di voti. La supplenza ha  termine  con  la  cessazione
della  sospensione  e  non  comporta  pregiudizio  dei   diritti   di
elettorato passivo del  Consigliere  supplente  nell'ambito  di  Roma
Capitale. 
  6. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo di Roma Capitale.
Essa compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi  di
governo che non siano riservati dalla legge all'Assemblea  capitolina
e che non ricadano nelle competenze, previste  dalle  leggi  o  dallo
statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. 
  7. Lo statuto, in relazione all'esercizio delle funzioni  conferite
a Roma Capitale con gli appositi decreti  legislativi,  stabilisce  i
criteri per l'adozione da parte della Giunta di propri regolamenti in
merito all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a
criteri di autonomia,  funzionalita'  ed  economicita'  di  gestione,
secondo i principi di professionalita' e responsabilita'. 
  8. Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta  del
Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. 
  9. Il Sindaco cessa dalla carica in caso  di  approvazione  di  una
mozione di sfiducia votata per  appello  nominale  dalla  maggioranza
assoluta dei componenti l'Assemblea.  La  mozione  di  sfiducia  deve
essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti  dei  Consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e  viene  messa  in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla
sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade  e
si  procede  allo   scioglimento   dell'Assemblea   capitolina,   con
contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'articolo  141  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni. 
  10. Al fine di garantire il tempestivo adempimento  degli  obblighi
di legge o di evitare che l'omessa adozione di atti  fondamentali  di
competenza dell'Assemblea capitolina possa recare  grave  pregiudizio
alla regolarita' ed al buon andamento dell'azione amministrativa,  il
Sindaco puo' richiedere che le  relative  proposte  di  deliberazione
siano sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea  capitolina  con
procedura d'urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo  statuto
e dal regolamento dell'Assemblea. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art.  141  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 141  (Scioglimento  e  sospensione  dei  consigli
          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e
          provinciali vengono  sciolti  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: 
                a) quando compiano atti contrari alla Costituzione  o
          per gravi e persistenti violazioni di  legge,  nonche'  per
          gravi motivi di ordine pubblico; 
                b) quando non  possa  essere  assicurato  il  normale
          funzionamento degli organi e dei servizi  per  le  seguenti
          cause: 
                  1) impedimento  permanente,  rimozione,  decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia; 
                  2) dimissioni del sindaco o  del  presidente  della
          provincia; 
                  3)   cessazione   dalla   carica   per   dimissioni
          contestuali, ovvero rese anche con  atti  separati  purche'
          contemporaneamente  presentati  al  protocollo   dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
                  4)   riduzione    dell'organo    assembleare    per
          impossibilita' di surroga alla  meta'  dei  componenti  del
          consiglio; 
                c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; 
                c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali  al
          di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti  dei  relativi
          strumenti  urbanistici  generali  e   non   adottino   tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              2. Nella ipotesi di cui alla lettera c)  del  comma  1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  Giunta  il
          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  Giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio. 
              2-bis. Nell'ipotesi di  cui  alla  lettera  c-bis)  del
          comma 1, trascorso il termine entro il quale gli  strumenti
          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di
          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo
          scioglimento del consiglio. 
              3. Nei casi diversi da quelli previsti  dal  numero  1)
          della  lettera  b)  del  comma  1,  con   il   decreto   di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita  le  attribuzioni  conferitegli  con  il   decreto
          stesso. 
              4.  Il  rinnovo  del   consiglio   nelle   ipotesi   di
          scioglimento deve coincidere con il primo turno  elettorale
          utile previsto dalla legge. 
              5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,  gli  incarichi  esterni   loro   eventualmente
          attribuiti. 
              6. Al decreto di scioglimento e' allegata la  relazione
          del  Ministro  contenente  i  motivi   del   provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana. 
              7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti  ed
          in attesa del decreto di  scioglimento,  il  prefetto,  per
          motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  per
          un periodo comunque  non  superiore  a  novanta  giorni,  i
          consigli comunali e provinciali e nominare  un  commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente. 
              8. Ove non diversamente previsto dalle leggi  regionali
          le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano,
          in quanto  compatibili,  agli  altri  enti  locali  di  cui
          all'art. 2, comma 1 ed ai  consorzi  tra  enti  locali.  Il
          relativo  provvedimento  di   scioglimento   degli   organi
          comunque denominati degli enti locali di  cui  al  presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.».