Art. 5


                     Status degli amministratori
                          di Roma Capitale

  1.  Sono  amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori
componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina.
  2.  Gli  amministratori  di  Roma  Capitale  che  siano  lavoratori
dipendenti  possono  essere  collocati a richiesta in aspettativa non
retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
  3.  Il  Sindaco,  il  Presidente  dell'Assemblea  capitolina  e gli
Assessori   componenti  della  giunta  capitolina  hanno  diritto  di
percepire  una  indennita'  di  funzione, determinata con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sentita  l'Assemblea  capitolina. Tale indennita' e'
dimezzata  per  i  lavoratori  dipendenti  che  non abbiano richiesto
l'aspettativa.
  4.   I  Consiglieri  dell'Assemblea  capitolina  hanno  diritto  di
percepire una indennita' onnicomprensiva di funzione, determinata con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina, in una
quota   parte  dell'indennita'  del  Sindaco,  fissata  dal  medesimo
decreto.  Tale decreto e' adottato successivamente all'adozione delle
misure  di  cui  all'articolo  3,  comma  5. La misura della predetta
indennita'  tiene  conto  della  complessita'  e  specificita'  delle
funzioni  conferite  a  Roma  Capitale, anche in considerazione della
particolare  rilevanza  demografica  dell'Ente, nonche' degli effetti
previdenziali,   assistenziali  ed  assicurativi  nei  confronti  dei
lavoratori   dipendenti   che  siano  collocati  in  aspettativa  non
retribuita  conseguenti  all'assunzione  della  carica di Consigliere
dell'Assemblea capitolina. L'indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti  che  non  abbiano richiesto l'aspettativa. Il regolamento
per il funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede l'applicazione
di  detrazioni  dell'indennita'  in  caso di non giustificata assenza
dalle sedute della stessa.
  5.  In  sede  di attuazione dei commi 3 e 4, primo e terzo periodo,
gli  eventuali  maggiori  oneri  derivanti dalla determinazione delle
indennita'   spettanti  agli  amministratori  di  Roma  Capitale  non
dovranno in ogni caso risultare superiori alle minori spese derivanti
dall'applicazione  del  comma  4,  quarto periodo, e dell'articolo 3,
comma 5.
  6.  Si  applica l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 31 maggio
2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
  7.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano a
decorrere  dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione  dei  principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo
24,  comma  5,  lettera  a), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino a
tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente.
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 5 del D.L.
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
              «Art.  5  (Economie  negli  Organi  costituzionali,  di
          governo e negli apparati politici). - 1. - 10. (omissis); 
              11. Chi e' eletto o nominato in organi  appartenenti  a
          diversi livelli di governo non puo' comunque ricevere  piu'
          di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.». 
              - Per il testo dell'art. 24 della legge 5 maggio  2009,
          n. 42, si veda nella nota all'art. 1.