Art. 7


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli
organi  di  Roma  Capitale  ed  ai  loro  componenti  si applicano le
disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del
testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e  da  ogni  altra
disposizione di legge.
  2.  Nelle  more  dell'approvazione dello statuto di Roma Capitale e
del  regolamento  dell'Assemblea  capitolina  continuano  altresi' ad
applicarsi  le  disposizioni  dello  statuto del comune di Roma e del
regolamento  del Consiglio comunale di Roma in quanto compatibili con
le disposizioni del presente decreto.
  3.  Fino  alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, il numero dei
suoi  membri  resta fissato in sessanta oltre al Sindaco ed il numero
degli Assessori resta fissato nell'ambito del limite massimo previsto
dall'articolo  47, comma 1, ultima parte, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
  4.  La disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, secondo e terzo
periodo,  si  applica a decorrere dalla prima elezione dell'Assemblea
capitolina  successiva  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.
   Il  presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 17 settembre 2010

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri

                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

                                  Bossi,  Ministro per le riforme per
                                  il federalismo

                                  Calderoli,    Ministro    per    la
                                  semplificazione normativa

                                  Fitto,  Ministro per i rapporti con
                                  le   regioni   e  per  la  coesione
                                  territoriale

                                  Ronchi,  Ministro  per le politiche
                                  europee

                                  Maroni, Ministro dell'interno

                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  47  del
          citato d. lgs. n. 267 del 2000: 
              «Art. 47 (Composizione delle giunte). -  1.  La  Giunta
          comunale   e   la   Giunta   provinciale   sono    composte
          rispettivamente  dal  sindaco  e   dal   presidente   della
          provincia, che le presiedono, e da un numero di  assessori,
          stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un
          terzo,  arrotondato   aritmeticamente,   del   numero   dei
          consiglieri comunali e provinciali, computando a tale  fine
          il sindaco e il presidente della provincia, e comunque  non
          superiore a dodici unita'. 
              2. - 5. (omissis)».