Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli organi di Roma Capitale ed ai loro componenti si applicano le disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da ogni altra disposizione di legge. 2. Nelle more dell'approvazione dello statuto di Roma Capitale e del regolamento dell'Assemblea capitolina continuano altresi' ad applicarsi le disposizioni dello statuto del comune di Roma e del regolamento del Consiglio comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. 3. Fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei suoi membri resta fissato in sessanta oltre al Sindaco ed il numero degli Assessori resta fissato nell'ambito del limite massimo previsto dall'articolo 47, comma 1, ultima parte, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 4. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, si applica a decorrere dalla prima elezione dell'Assemblea capitolina successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 settembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Ronchi, Ministro per le politiche europee Maroni, Ministro dell'interno Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 7: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 47 del citato d. lgs. n. 267 del 2000: «Art. 47 (Composizione delle giunte). - 1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unita'. 2. - 5. (omissis)».