Art. 6 
 
 
  Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attivita' d'impresa 
 
  1. Nei casi di cui all'articolo 5,  il  soggetto  interessato  puo'
avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38,  comma
3, lettera c), del decreto-legge. 
  2.  L'Agenzia,  compiuta  l'istruttoria,  trasmette,  in  modalita'
telematica, al SUAP una  dichiarazione  di  conformita',  comprensiva
della SCIA  o  della  domanda  presentata  dal  soggetto  interessato
corredata  dalle  certificazioni  ed  attestazioni   richieste,   che
costituisce titolo autorizzatorio per  l'esercizio  dell'attivita'  e
per l'avvio  immediato  dell'intervento  dichiarato.  Essa  ha  anche
valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede  ad
inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da
parte delle  amministrazioni  pubbliche  ai  fini  dell'attivita'  di
monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11. 
  3. L'Agenzia, in modalita'  telematica,  puo'  presentare  la  SCIA
presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa  sia
presentata  contestualmente  alla  comunicazione  unica,  secondo  la
disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5. 
  4.  L'interessato  utilizza  gli  strumenti  informatici  messi   a
disposizione  dall'Agenzia  e  puo',   mediante   apposita   procura,
incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti  gli
atti  e  i   documenti   necessari   che   siano   in   possesso   di
un'amministrazione pubblica. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per l'art. 38 comma 3, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112 convertito con  modificazioni  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.