Art. 4 
 
 
                        Obblighi informativi 
 
  1.  Le  Agenzie  comunicano  immediatamente  al  SUAP,  tramite  il
portale,  le  dichiarazioni   di   conformita'   costituenti   titolo
autorizzatorio rilasciate, le  attestazioni  rese  a  supporto  degli
Sportelli Unici e le istanze per  le  quali  e'  stata  accertata  la
mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attivita' di impresa. 
  2.  Le   Amministrazioni   competenti   tengono   conto   di   tali
informazioni, raccolte in una banca dati integrata  con  il  portale,
accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche  ai  fini  dello
svolgimento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 5. 
  3.  Le  Agenzie  comunicano,  in  modalita'  telematica,  al   SUAP
territorialmente  competente  i  procedimenti  e  le  attivita'   che
intendono svolgere.