Art. 16 
 
 
              Esecuzione conseguente al riconoscimento 
 
  1. Quando e' pronunciata sentenza di  riconoscimento,  la  pena  e'
eseguita  secondo  la  legge  italiana.  Si  applicano  altresi'   le
disposizioni in materia  di  amnistia,  indulto  e  grazia.  La  pena
espiata   nello   Stato   di   emissione   e'   computata   ai   fini
dell'esecuzione. 
  2. All'esecuzione provvede d'ufficio il procuratore generale presso
la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.  Tale  corte
e' equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza
di condanna in un procedimento penale ordinario. 
  3. Se la persona condannata  non  si  trova  nel  territorio  dello
Stato, il Ministero della giustizia, anche tramite il Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, si
accorda  con  l'autorita'   dello   Stato   di   emissione   per   il
trasferimento. 
  4. Prima del trasferimento, il Ministero della giustizia informa lo
Stato di emissione che ne abbia fatto  richiesta  delle  disposizioni
applicabili  alla  persona  condannata  in  materia  di   liberazione
anticipata, liberazione condizionale e indulto. 
  5. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche all'esecuzione della sentenza  con  cui  e'
applicata una misura di sicurezza.