Art. 10 
 
 
                Cessione dei beni in caso di subentro 
 
  1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale  o  in
caso di sua cessazione anticipata,  il  precedente  gestore  cede  al
gestore  subentrante  i  beni  strumentali  e  le   loro   pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
per  la  prosecuzione  del  servizio,  come  individuati,  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera f), dall'ente affidante,  a  titolo
gratuito e liberi da pesi e gravami. 
  2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al
comma  1  non  sono  stati  interamente  ammortizzati,   il   gestore
subentrante corrisponde al precedente  gestore  un  importo  pari  al
valore contabile originario non  ancora  ammortizzato,  al  netto  di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di  settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
regolamento, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi  tra  le
parti  stipulati  prima   dell'entrata   in   vigore   del   presente
regolamento. 
  3. L'importo di cui al comma  2  e'  indicato  nel  bando  o  nella
lettera di invito  relativi  alla  gara  indetta  per  il  successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della  scadenza  o
della cessazione anticipata della gestione.