Art. 12 
 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono
o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8,  9,  escluso  il  primo
periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; 
    b) articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte  in  cui
individua la competenza dell'Autorita' d'ambito per  l'affidamento  e
l'aggiudicazione; 
    c) articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni, ad eccezione della parte  in  cui
individua la competenza dell'Autorita' d'ambito per  l'affidamento  e
l'aggiudicazione. 
  2. Le leggi, i regolamenti, i decreti, o altri  provvedimenti,  che
fanno  riferimento  al  comma  7  dell'articolo   113   del   decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
abrogato dal comma 1, lettera a), si intendono riferiti  al  comma  1
dell'articolo 3 del presente regolamento. 
  3. All'articolo 18,  comma  3-bis,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,  la
parola «esclusivamente» e' soppressa. 
  4. Per il trasporto pubblico  locale  il  presente  regolamento  si
applica in quanto compatibile con  le  disposizioni  del  regolamento
(CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007. 
  5. Le disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative
norme di attuazione. 
  6. Al fine di assicurare il monitoraggio delle modalita'  attuative
del presente regolamento il Ministro per i rapporti con le regioni  e
per la coesione territoriale  promuove  la  stipula  di  un  apposito
protocollo d'intesa. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2010 
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 397 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 113 del citato  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  113  (Gestione  delle  reti  ed  erogazione  dei
          servizi pubblici locali di rilevanza economica).  -  1.  Le
          disposizioni del  presente  articolo  che  disciplinano  le
          modalita' di gestione ed affidamento dei  servizi  pubblici
          locali  concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono
          inderogabili ed integrative delle  discipline  di  settore.
          Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle  di
          attuazione di  specifiche  normative  comunitarie.  Restano
          esclusi dal campo di applicazione del presente  articolo  i
          settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
          n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164. 
              1-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano al settore  del  trasporto  pubblico  locale  che
          resta disciplinato  dal  decreto  legislativo  19  novembre
          1997, n. 422, e successive modificazioni. 
              2. Gli enti locali non  possono  cedere  la  proprieta'
          degli  impianti,  delle  reti  e  delle   altre   dotazioni
          destinati all'esercizio dei  servizi  pubblici  di  cui  al
          comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 
              2-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  agli  impianti  di  trasporti  a  fune  per   la
          mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane. 
              3. Le discipline di settore  stabiliscono  i  casi  nei
          quali l'attivita' di gestione delle reti e  degli  impianti
          destinati alla produzione dei servizi  pubblici  locali  di
          cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
          degli stessi. E', in ogni caso,  garantito  l'accesso  alle
          reti a tutti  i  soggetti  legittimati  all'erogazione  dei
          relativi servizi. 
              4. Qualora sia separata  dall'attivita'  di  erogazione
          dei servizi, per la gestione delle reti, degli  impianti  e
          delle altre dotazioni patrimoniali gli enti  locali,  anche
          in forma associata, si avvalgono: 
                a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma  di
          societa' di capitali con la partecipazione  totalitaria  di
          capitale pubblico cui  puo'  essere  affidata  direttamente
          tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
          del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
          analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  la
          societa' realizzi la parte piu'  importante  della  propria
          attivita'  con  l'ente  o  gli   enti   pubblici   che   la
          controllano; 
                b)  di  imprese  idonee,  da   individuare   mediante
          procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. 
              5. (Abrogato). 
              5-bis. (Abrogato). 
              5-ter. In ogni caso in  cui  la  gestione  della  rete,
          separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non  sia
          stata affidata con gara ad evidenza  pubblica,  i  soggetti
          gestori   di   cui   ai   precedenti    commi    provvedono
          all'esecuzione dei lavori comunque connessi  alla  gestione
          della rete esclusivamente mediante contratti di  appalto  o
          di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
          procedure di evidenza  pubblica,  ovvero  in  economia  nei
          limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994,  n.
          109, e all'art. 143 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554.
          Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
          gestione dei servizi, sia stata affidata con  procedure  di
          gara, il soggetto gestore puo'  realizzare  direttamente  i
          lavori  connessi  alla   gestione   della   rete,   purche'
          qualificato ai sensi della normativa vigente e  purche'  la
          gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la  gestione  del
          servizio relativo alla rete, sia  l'esecuzione  dei  lavori
          connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto  ad  oggetto
          esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
          il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
          ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. 
              6. (Abrogato). 
              7. (Abrogato). 
              8. (Abrogato). 
              9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
          alla successiva gara di affidamento, le reti, gli  impianti
          e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli  enti
          locali o delle societa' di cui al comma 13  sono  assegnati
          al nuovo gestore. 
              10. E'  vietata  ogni  forma  di  differenziazione  nel
          trattamento dei gestori di pubblico servizio in  ordine  al
          regime tributario, nonche'  alla  concessione  da  chiunque
          dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione  del
          servizio. 
              11. I rapporti degli enti locali  con  le  societa'  di
          erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
          reti  e  degli  impianti  sono  regolati  da  contratti  di
          servizio, allegati ai  capitolati  di  gara,  che  dovranno
          prevedere i livelli dei servizi  da  garantire  e  adeguati
          strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 
              12. L'ente locale puo'  cedere  tutto  o  in  parte  la
          propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
          mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi  alla
          scadenza del periodo  di  affidamento.  Tale  cessione  non
          comporta effetti sulla durata  delle  concessioni  e  degli
          affidamenti in essere. 
              13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
          in cui non sia vietato dalle normative di settore,  possono
          conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
          altre  dotazioni  patrimoniali  a   societa'   a   capitale
          interamente pubblico,  che  e'  incedibile.  Tali  societa'
          pongono  le  reti,  gli  impianti  e  le  altre   dotazioni
          patrimoniali a disposizione dei  gestori  incaricati  della
          gestione del servizio o, ove prevista la gestione  separata
          della rete, dei gestori di quest'ultima,  a  fronte  di  un
          canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
          prevista, o dagli enti locali. Alla societa'  suddetta  gli
          enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
          a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il  compito
          di espletare le gare di cui al comma 5. 
              14. (Abrogato). 
              15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, se  incompatibili  con  le
          attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative  norme
          di attuazione. 
              15-bis. (Abrogato). 
              15-ter. (Abrogato). 
              15-quater. (Abrogato).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  150,  comma  1,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni,  recante  «Norme  in  materia   ambientale»,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 14  aprile  2006,  n.  88,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 150 (Scelta della forma di gestione  e  procedure
          di affidamento).n - 1. L'Autorita' d'ambito,  nel  rispetto
          del piano d'ambito e del  principio  di  unitarieta'  della
          gestione  per  ciascun  ambito,  delibera   la   forma   di
          gestione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  202,  comma  1,  del
          citato  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
          successive  modificazioni,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 202 (Affidamento del servizio). - 1.  L'Autorita'
          d'ambito aggiudica il servizio di  gestione  integrata  dei
          rifiuti urbani.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  recante
          «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni
          e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a  norma
          dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo  1997,  n.  59»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  dicembre  1997,  n.
          287. 
              «3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
          concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007,  nel  corso
          del  quale  vi  e'  la  facolta'  di  mantenere  tutti  gli
          affidamenti agli attuali  concessionari  ed  alle  societa'
          derivanti dalle trasformazioni di cui al comma  3,  ma  con
          l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di  servizi
          speciali mediante procedure concorsuali,  previa  revisione
          dei contratti di  servizio  in  essere  se  necessaria;  le
          regioni procedono altresi' all'affidamento  della  gestione
          dei relativi servizi alle societa'  costituite  allo  scopo
          dalle  ex  gestioni  governative,  fermo  restando   quanto
          previsto dalle norme in  materia  di  programmazione  e  di
          contratti di servizio di  cui  al  capo  II.  Trascorso  il
          periodo  transitorio,  tutti  i  servizi  vengono  affidati
          tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera
          a).». 
              - Il testo del Regolamento (CE)  23  ottobre  2007,  n.
          1370/2007 relativo ai  servizi  pubblici  di  trasporto  di
          passeggeri  su  strada  e  per  ferrovia  e  che  abroga  i
          regolamenti del Consiglio  (CEE)  n.  1191/69  e  (CEE)  n.
          1107/70, e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L
          315 (Gazzetta Ufficiale, seconda serie speciale, 17 gennaio
          2008, n. 5).