Art. 2 
 
 
                 Misure in tema di liberalizzazione 
 
  1. Gli enti locali verificano la realizzabilita'  di  una  gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando  l'attribuzione
di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto  dalla  legge,
ai casi in cui,  in  base  ad  una  analisi  di  mercato,  la  libera
iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo  criteri  di
proporzionalita',  sussidiarieta'  orizzontale   ed   efficienza,   a
garantire un servizio  rispondente  ai  bisogni  della  comunita',  e
liberalizzando in  tutti  gli  altri  casi  le  attivita'  economiche
compatibilmente  con   le   caratteristiche   di   universalita'   ed
accessibilita' del servizio. 
  2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera  quadro  che
illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti
alla liberalizzazione, i fallimenti  del  sistema  concorrenziale  e,
viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equita'
all'interno della comunita' locale derivanti dal mantenimento  di  un
regime di esclusiva del servizio. 
  3. Alla delibera di  cui  al  comma  precedente  e'  data  adeguata
pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della  concorrenza
e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge
10 ottobre 1990, n. 287. 
  4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  e  poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti  degli  enti  locali;
essa e' comunque effettuata prima di procedere al conferimento  e  al
rinnovo della gestione dei servizi. 
  5. Gli enti locali, per  assicurare  agli  utenti  l'erogazione  di
servizi pubblici che abbiano ad  oggetto  la  produzione  di  beni  e
attivita' rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo
sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono,  ove
necessario,  gli  obblighi  di  servizio  pubblico,   prevedendo   le
eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti  i  servizi
stessi, tenendo conto dei proventi  derivanti  dalle  tariffe  e  nei
limiti della disponibilita' di bilancio destinata allo scopo. 
  6.  All'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   ad   un'impresa
incaricata  della  gestione  di  servizi  pubblici  locali   consegue
l'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  9  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. 
  7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono  titolari
di diritti di  esclusiva,  sono  soggetti  alla  disciplina  prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 23, 9 e  8,  commi
          2, 2-bis e 2-quater recante  «Norme  per  la  tutela  della
          concorrenza  e  del  mercato»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240: 
              «Art. 23 (Relazione annuale). - 1. L'Autorita' presenta
          al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo
          di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
          precedente.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri
          trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.». 
              «Art. 9 (Autoproduzione). - 1.  La  riserva  per  legge
          allo Stato ovvero a un ente pubblico del  monopolio  su  un
          mercato,  nonche'  la  riserva  per  legge  ad   un'impresa
          incaricata della gestione di attivita'  di  prestazione  al
          pubblico di beni o di  servizi  contro  corrispettivo,  non
          comporta per i terzi il divieto di produzione di tali  beni
          o servizi per uso proprio, della  societa'  controllante  e
          delle societa' controllate. 
              2. L'autoproduzione non e' consentita nei casi  in  cui
          in base alle disposizioni che prevedono la riserva  risulti
          che la stessa e' stabilita per motivi di  ordine  pubblico,
          sicurezza  pubblica  e  difesa  nazionale,  nonche',  salvo
          concessione,  per  quanto   concerne   il   settore   delle
          telecomunicazioni.». 
              «Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale). -  1
          (Omissis). 
              2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si
          applicano alle imprese  che,  per  disposizioni  di  legge,
          esercitano la gestione di servizi  di  interesse  economico
          generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,
          per  tutto  quanto  strettamente  connesso  all'adempimento
          degli specifici compiti loro affidati. 
              2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora  intendano
          svolgere attivita' in mercati  diversi  da  quelli  in  cui
          agiscono ai sensi del medesimo comma  2,  operano  mediante
          societa' separate. 
              2-ter. (Omissis). 
              2-quater. Al fine di  garantire  pari  opportunita'  di
          iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma  2
          rendano  disponibili  a  societa'  da  esse  partecipate  o
          controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis  beni
          o  servizi,  anche   informativi,   di   cui   abbiano   la
          disponibilita'  esclusiva  in  dipendenza  delle  attivita'
          svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse  sono  tenute  a
          rendere accessibili  tali  beni  o  servizi,  a  condizioni
          equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.».