Art. 3 
 
 
         Norme applicabili in via generale per l'affidamento 
 
   1.  Le  procedure  competitive  ad  evidenza  pubblica,   di   cui
all'articolo  23-bis,  comma  2,  sono  indette  nel  rispetto  degli
standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione
sul territorio e di sicurezza definiti dalla  legge,  ove  esistente,
dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di  essa,  dagli
enti affidanti. 
  2. Le societa' a capitale interamente pubblico possono  partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica di  cui  all'articolo
23-bis, comma 2, lettera  a),  sempre  che  non  vi  siano  specifici
divieti previsti dalla legge. 
  3. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale  dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito: 
    a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo  delle  reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per  l'effettuazione  del
servizio possa costituire elemento discriminante per  la  valutazione
delle offerte dei concorrenti; 
    b)  assicura  che   i   requisiti   tecnici   ed   economici   di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle  caratteristiche  e
al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto  della  gara
garantisca  la  piu'  ampia  partecipazione  e  il  conseguimento  di
eventuali economie di scala e di gamma; 
    c) indica, ferme restando le discipline  di  settore,  la  durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli  investimenti  in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara  a  carico
del soggetto gestore. In ogni caso  la  durata  dell'affidamento  non
puo'  essere  superiore  al  periodo  di  ammortamento  dei  suddetti
investimenti; 
    d) puo' prevedere l'esclusione di  forme  di  aggregazione  o  di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i  requisiti
tecnici  ed  economici  di  partecipazione  alla  gara,  qualora,  in
relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o  la
collaborazione  sia  idonea  a  produrre  effetti  restrittivi  della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi  che  tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori  del  mercato
di riferimento; 
    e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una
commissione nominata  dall'ente  affidante  e  composta  da  soggetti
esperti nella specifica materia; 
    f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei  beni
di  cui  all'articolo  10,  comma  1,   e   per   la   determinazione
dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza
o della cessazione anticipata della gestione ai  sensi  dell'articolo
10, comma 2; 
    g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine  di  garantire
trasparenza informativa e qualita' del servizio. 
  4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso di procedure
aventi  ad  oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di  socio   e
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla  gestione
del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che: 
    a) i criteri di valutazione delle offerte basati  su  qualita'  e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti  al
prezzo delle quote societarie; 
    b) il socio privato  selezionato  svolga  gli  specifici  compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
servizio stesso e che, ove cio' non si  verifica,  si  proceda  a  un
nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2; 
    c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione  del  socio
privato alla cessazione della gestione. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per  il  testo   dell'art.   23-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si  veda
          nelle note alle premesse.