Art. 4 
 
 
           Parere dell'Autorita' garante della concorrenza 
                            e del mercato 
 
  1. Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai
fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4,
se il valore economico del servizio oggetto  dell'affidamento  supera
la somma complessiva di 200.000,00 euro annui. 
  2. Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per
i  servizi  relativi  al  settore  idrico,  l'ente   affidante   puo'
rappresentare specifiche condizioni  di  efficienza  che  rendono  la
gestione  «in  house»  non  distorsiva   della   concorrenza,   ossia
comparativamente non svantaggiosa per  i  cittadini  rispetto  a  una
modalita' alternativa di gestione dei servizi  pubblici  locali,  con
particolare riferimento: 
    a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi  a  tal  fine
qualsiasi trasferimento non riferito  a  spese  per  investimenti  da
parte dell'ente affidante o altro ente pubblico; 
    b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento  degli
utili per l'intera durata dell'affidamento; 
    c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media  di
settore; 
  3. Nel rendere il parere di cui al comma 1 si  tiene  espressamente
conto  delle  condizioni  rappresentate  ai  sensi  del  comma  2   e
dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilita' del
suo legale rappresentante. 
  4. L'effettivo rispetto delle condizioni  di  cui  al  comma  2  e'
verificato annualmente dall'ente affidante, che invia  gli  esiti  di
tale verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato.
In caso negativo, anche su  segnalazione  della  medesima  Autorita',
l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al  conferimento  della
gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per  il  testo   dell'art.   23-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si  veda
          nelle note alle premesse.