Art. 5 
 
 
                     Patto di stabilita' interno 
 
  1. Al patto di stabilita' interno sono assoggettati gli  affidatari
«in house» di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo  23-bis,
commi 3 e 4. 
  2. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei  soggetti
indicati  al  comma  1  al  cui  capitale  partecipano,  dei  vincoli
derivanti dal patto di stabilita' interno. 
  3. Le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto  di
stabilita' interno dei soggetti di cui al comma 1  sono  definite  in
sede di attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  2,
lettera  h),  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e   successive
modificazioni, in materia di bilancio consolidato. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per  il  testo   dell'art.   23-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo del comma 2, lettera h) dell'art.
          2,  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e   successive
          modificazioni, recante «Delega al  Governo  in  materia  di
          federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.  119  della
          Costituzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio
          2009, n. 103: 
              «2. Fermi restando gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
                a) - g) (Omissis). 
                «h) adozione di regole contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllati,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;».