Art. 6 
 
 
                 Acquisto di beni e servizi da parte 
          delle societa' «in house» e delle societa' miste 
 
   1. Le societa' «in house» e le  societa'  a  partecipazione  mista
pubblica  e  privata,  affidatarie  di   servizi   pubblici   locali,
applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni  di  cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modificazioni. 
  2. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla  gestione  del
servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c),  del
medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se
la scelta del socio  privato  e'  avvenuta  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 23-bis, comma 2, lettera b).  Restano  ferme  le  altre
condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e  3),  del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 32, commi 1  e  3,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni,  recante  «Codice  dei  contratti   pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive  2004/17/CE   e   2004/18/CE»,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  2  maggio
          2006, n. 100: 
              «Art.  32  (Amministrazioni  aggiudicatrici   e   altri
          soggetti aggiudicatori) (articoli 1 e 8, direttiva 2004/18;
          art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, decreto  legislativo  n.
          358/1992; articoli 2 e 3, comma 5, decreto  legislativo  n.
          157/1995). - 1. Salvo quanto dispongono il  comma  2  e  il
          comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della
          parte I, IV e V, si  applicano  in  relazione  ai  seguenti
          contratti, di importo pari o superiore alle soglie  di  cui
          all'articolo 28: 
                a)  lavori,  servizi,   forniture,   affidati   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici; 
                b)  appalti   di   lavori   pubblici   affidati   dai
          concessionari   di   lavori   pubblici   che    non    sono
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nei   limiti   stabiliti
          dall'articolo 142; 
                c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa'
          con capitale pubblico, anche  non  maggioritario,  che  non
          sono organismi di diritto pubblico, che  hanno  ad  oggetto
          della loro attivita' la realizzazione di  lavori  o  opere,
          ovvero la produzione di beni o servizi,  non  destinati  ad
          essere  collocati  sul  mercato   in   regime   di   libera
          concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli  articoli
          113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267,  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali; 
                d) lavori,  affidati  da  soggetti  privati,  di  cui
          all'allegato I, nonche'  lavori  di  edilizia  relativi  ad
          ospedali, impianti sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo
          libero,  edifici   scolastici   e   universitari,   edifici
          destinati a funzioni pubbliche amministrative,  di  importo
          superiore a un milione di euro, per  la  cui  realizzazione
          sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
          un contributo diretto e specifico, in conto interessi o  in
          conto capitale che, attualizzato, superi il  50  per  cento
          dell'importo dei lavori; 
                e) appalti di servizi, affidati da soggetti  privati,
          relativamente ai servizi il cui valore  stimato,  al  netto
          dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
          tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori  di  cui
          alla lettera d) del presente  comma,  e  per  i  quali  sia
          previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),  un
          contributo diretto e specifico, in  conto  interessi  o  in
          conto capitale che, attualizzato, superi il  50  per  cento
          dell'importo dei servizi; 
                f) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          servizi, quando essi  sono  strettamente  strumentali  alla
          gestione del servizio e le  opere  pubbliche  diventano  di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice; 
                g)  lavori  pubblici  da  realizzarsi  da  parte  dei
          soggetti privati, titolari di permesso  di  costruire,  che
          assumono  in  via  diretta  l'esecuzione  delle  opere   di
          urbanizzazione a scomputo totale o parziale del  contributo
          previsto  per  il   rilascio   del   permesso,   ai   sensi
          dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma
          5, della legge 17 agosto 1942, n.  1150.  L'amministrazione
          che rilascia il permesso di costruire puo'  prevedere  che,
          in   relazione   alla   realizzazione   delle   opere    di
          urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere  il  permesso
          di costruire presenti all'amministrazione stessa,  in  sede
          di  richiesta  del  permesso  di  costruire,  un   progetto
          preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione  del
          tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo
          schema    del    relativo     contratto     di     appalto.
          L'amministrazione, sulla  base  del  progetto  preliminare,
          indice una gara con le  modalita'  previste  dall'art.  55.
          Oggetto del contratto,  previa  acquisizione  del  progetto
          definitivo  in  sede  di  offerta,  sono  la  progettazione
          esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa  al
          prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto  per
          la progettazione definitiva ed esecutiva, per  l'esecuzione
          dei lavori e per gli oneri di sicurezza; 
                h) lavori,  servizi  forniture  affidati  dagli  enti
          aggiudicatori di cui all'articolo 207,  qualora,  ai  sensi
          dell'articolo   214,   devono   trovare   applicazione   le
          disposizioni della parte II anziche' quelle della parte III
          del presente codice. 
              2. (Omissis). 
              3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c)  non  sono
          tenute ad applicare le  disposizioni  del  presente  codice
          limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
          gestione del servizio per i quali sono state specificamente
          costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 
                1) la  scelta  del  socio  privato  e'  avvenuta  nel
          rispetto di procedure di evidenza pubblica; 
                2) il socio privato ha i requisiti di  qualificazione
          previsti dal presente codice in relazione alla  prestazione
          per cui la societa' e' stata costituita; 
                3)  la  societa'  provvede  in   via   diretta   alla
          realizzazione  dell'opera  o  del   servizio,   in   misura
          superiore al 70% del relativo importo.».