Art. 7 
 
 
                  Assunzione di personale da parte 
          delle societa' «in house» e delle societa' miste 
 
  1. Le societa' a partecipazione  pubblica  che  gestiscono  servizi
pubblici  locali  adottano,  con  propri  provvedimenti,  criteri   e
modalita' per il reclutamento del personale  e  per  il  conferimento
degli  incarichi  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Il
presente articolo non si applica alle  societa'  quotate  in  mercati
regolamentati. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  35,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
              «3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                a) adeguata pubblicita' della selezione  e  modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                b) adozione di meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori; 
                d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                e) composizione delle commissioni esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali.».