Art. 8 
 
 
               Distinzione tra funzioni di regolazione 
                       e funzioni di gestione 
 
   1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente  locale,  nonche'  degli  altri  organismi  che
espletano  funzioni  di  stazione  appaltante,  di  regolazione,   di
indirizzo e di controllo di  servizi  pubblici  locali,  non  possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette  funzioni  sono  state  svolte  nei  tre  anni  precedenti   il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi  pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 
  2. Il divieto di cui al comma  1  opera  anche  nei  confronti  del
coniuge, dei parenti  e  degli  affini  entro  il  quarto  grado  dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di  coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente,  a  qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli  enti
locali o dei soggetti che hanno affidato  la  gestione  del  servizio
pubblico locale. 
  3.  Non  possono  essere  nominati   amministratori   di   societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre  anni  precedenti  alla
nomina  hanno  ricoperto  la  carica  di   amministratore,   di   cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, negli enti locali che  detengono  quote  di
partecipazione al capitale della stessa societa'. 
  4. I componenti della commissione di gara per  l'affidamento  della
gestione di servizi  pubblici  locali  non  devono  aver  svolto  ne'
possono  svolgere  alcun'altra  funzione   o   incarico   tecnico   o
amministrativo relativamente alla gestione del  servizio  di  cui  si
tratta. 
  5. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di
amministratore locale, di cui al comma 3, non possono essere nominati
componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici
locali da affidare da parte del medesimo ente locale. 
  6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro  che,
in qualita' di componenti di commissioni di gara,  abbiano  concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
  7. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di
astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. 
  8. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa'  partecipata
dall'ente locale che la indice, i  componenti  della  commissione  di
gara non possono essere ne' dipendenti ne'  amministratori  dell'ente
locale stesso. 
  9. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai  commi  precedenti  si
applicano alle nomine e agli incarichi da  conferire  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  10. In caso di affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici
locali ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i  casi  in
cui il capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente
locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di  servizio
nonche' ogni eventuale aggiornamento e  modifica  dello  stesso  sono
sottoposti,  secondo  modalita'  definite  dallo  statuto   dell'ente
locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli  articoli
234 e seguenti del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni. Restano  ferme  le  disposizioni  contenute
nelle discipline di settore vigenti alla data di  entrata  in  vigore
del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  77  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  «Testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali»,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28  settembre
          2000, n. 227: 
              «Art. 77 (Definizione di amministratore locale).  -  1.
          La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino  chiamato
          a ricoprire cariche pubbliche nelle  amministrazioni  degli
          enti locali ad espletare il mandato, disponendo del  tempo,
          dei servizi e delle  risorse  necessari  ed  usufruendo  di
          indennita' e di  rimborsi  spese  nei  modi  e  nei  limiti
          previsti dalla legge. 
              2.  Il  presente  capo  disciplina  il   regime   delle
          aspettative,  dei  permessi  e   delle   indennita'   degli
          amministratori degli enti  locali.  Per  amministratori  si
          intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
          metropolitani, i presidenti delle province,  i  consiglieri
          dei  comuni  anche  metropolitani  e  delle   province,   i
          componenti   delle   giunte   comunali,   metropolitane   e
          provinciali,   i   presidenti   dei   consigli    comunali,
          metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri  e
          gli assessori delle comunita' montane, i  componenti  degli
          organi delle unioni di  comuni  e  dei  consorzi  fra  enti
          locali,   nonche'   i   componenti    degli    organi    di
          decentramento.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  77  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  «Testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali»,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28  settembre
          2000, n. 227: 
              «Art. 77 (Definizione di amministratore locale).  -  1.
          La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino  chiamato
          a ricoprire cariche pubbliche nelle  amministrazioni  degli
          enti locali ad espletare il mandato, disponendo del  tempo,
          dei servizi e delle  risorse  necessari  ed  usufruendo  di
          indennita' e di  rimborsi  spese  nei  modi  e  nei  limiti
          previsti dalla legge. 
              2.  Il  presente  capo  disciplina  il   regime   delle
          aspettative,  dei  permessi  e   delle   indennita'   degli
          amministratori degli enti  locali.  Per  amministratori  si
          intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
          metropolitani, i presidenti delle province,  i  consiglieri
          dei  comuni  anche  metropolitani  e  delle   province,   i
          componenti   delle   giunte   comunali,   metropolitane   e
          provinciali,   i   presidenti   dei   consigli    comunali,
          metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri  e
          gli assessori delle comunita' montane, i  componenti  degli
          organi delle unioni di  comuni  e  dei  consorzi  fra  enti
          locali,   nonche'   i   componenti    degli    organi    di
          decentramento.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  51  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 51. (Astensione del giudice).  -  Il  giudice  ha
          l'obbligo di astenersi: 
                1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
          identica questione di diritto; 
                2) se egli stesso o la  moglie  e'  parente  fino  al
          quarto grado o legato da  vincoli  di  affiliazione,  o  e'
          convivente o commensale abituale di una delle  parti  o  di
          alcuno dei difensori; 
                3) se egli stesso o la moglie  ha  causa  pendente  o
          grave inimicizia o rapporti di credito  o  debito  con  una
          delle parti o alcuno dei suoi difensori; 
                4) se ha dato consiglio o prestato  patrocinio  nella
          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente
          tecnico; 
                5)  se  e'  tutore,   curatore,   amministratore   di
          sostegno, procuratore, agente o datore  di  lavoro  di  una
          delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
          ente, di un'associazione  anche  non  riconosciuta,  di  un
          comitato, di una societa' o stabilimento che  ha  interesse
          nella causa. 
              In ogni altro caso in cui  esistono  gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.». 
              - Per il testo dell'art. 23-bis, comma  3,  del  citato
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 234 del citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 234 (Organo di revisione  economico-finanziario).
          - 1.  I  consigli  comunali,  provinciali  e  delle  citta'
          metropolitane eleggono con voto limitato a due  componenti,
          un collegio di revisori composto da tre membri. 
              2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 
                a) uno tra gli  iscritti  al  registro  dei  revisori
          contabili, il quale svolge le funzioni  di  presidente  del
          collegio; 
                b)  uno  tra  gli  iscritti  nell'albo  dei   dottori
          commercialisti; 
                c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
              3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
          abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane
          la revisione economico-finanziaria e' affidata ad  un  solo
          revisore eletto dal  consiglio  comunale  o  dal  consiglio
          dell'Unione di  comuni  o  dall'assemblea  della  comunita'
          montana a maggioranza assoluta dei membri e  scelto  tra  i
          soggetti di cui al comma 2. 
              4. Gli enti locali comunicano  ai  propri  tesorieri  i
          nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20
          giorni  dall'avvenuta  esecutivita'   della   delibera   di
          nomina.».