Art. 2 
 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985  sono  ammesse
le  imprese  che  operano  in  Italia   esercitando   prevalentemente
attivita' industriale nel settore aerospaziale. 
  2. Il possesso del requisito di cui al  comma  1  sussiste  per  le
imprese che, nei tre esercizi precedenti  la  domanda  di  ammissione
agli interventi, abbiano conseguito un  fatturato  medio  determinato
per oltre il 50% - ovvero il  25%  per  le  PMI  -  da  attivita'  di
costruzione, trasformazione e  manutenzione  di  aeromobili,  motori,
sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed  elettronici  e
parti degli stessi. 
  3.  Per  le  imprese  o  rami  di  azienda  derivanti  da   imprese
preesistenti, il possesso  del  requisito  viene  verificato  facendo
riferimento al fatturato risultante dai  bilanci,  anche  idoneamente
riclassificati, delle medesime imprese preesistenti. 
  4. L'ammissione agli interventi puo' essere richiesta anche da piu'
imprese comunque  associate  sia  per  il  singolo  progetto  sia  in
generale in rete. 
  5. Sono escluse dall'ammissione  degli  interventi  le  imprese  in
difficolta' a norma della  comunicazione  della  Commissione  europea
2004/C 244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di  Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti della legge 24  dicembre  1985,  n.
          808, si veda le note al titolo. 
              - La comunicazione  della  Commissione  europea  2004/C
          244/02, recante «Orientamenti  comunitari  sugli  aiuti  di
          Stato per il salvataggio e la ristrutturazione  di  imprese
          in difficolta'» e' stata pubblicata nella G.U. C 244 del 1°
          ottobre 2004.