Art. 2 Soggetti ammissibili 1. Agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 sono ammesse le imprese che operano in Italia esercitando prevalentemente attivita' industriale nel settore aerospaziale. 2. Il possesso del requisito di cui al comma 1 sussiste per le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione agli interventi, abbiano conseguito un fatturato medio determinato per oltre il 50% - ovvero il 25% per le PMI - da attivita' di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici e parti degli stessi. 3. Per le imprese o rami di azienda derivanti da imprese preesistenti, il possesso del requisito viene verificato facendo riferimento al fatturato risultante dai bilanci, anche idoneamente riclassificati, delle medesime imprese preesistenti. 4. L'ammissione agli interventi puo' essere richiesta anche da piu' imprese comunque associate sia per il singolo progetto sia in generale in rete. 5. Sono escluse dall'ammissione degli interventi le imprese in difficolta' a norma della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'».
Note all'art. 2: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo. - La comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'» e' stata pubblicata nella G.U. C 244 del 1° ottobre 2004.