Art. 3 
 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. Agli interventi  della  legge  n.  808  del  1985  sono  ammessi
progetti - da realizzarsi preferibilmente  nell'ambito  di  programmi
internazionali, o europei, sulla base di  accordi  di  collaborazione
industriale  che  prevedano  per   l'impresa   operante   in   Italia
responsabilita' a  livello  di  sistema,  sottosistemi  o  componenti
significativi - riguardanti attivita' di: 
    a) ricerca industriale,  finalizzata  all'acquisizione  di  nuove
conoscenze da utilizzarsi per nuovi prodotti  e  processi  o  per  un
significativo miglioramento di prodotti e processi  preesistenti  nel
settore dell'industria aerospaziale; 
    b) sviluppo sperimentale, finalizzato all'utilizzo di  conoscenze
e capacita' tecnologiche per la realizzazione di  piani,  progetti  o
disegni per prodotti e processi nuovi, modificati  o  migliorati  nel
medesimo settore; 
    c) studi di fattibilita'  tecnica  preliminari  ad  attivita'  di
ricerca industriale o sviluppo sperimentale. 
  2. Ai fini degli interventi  della  legge  n.  808  del  1985  sono
ammissibili le attivita' di  esecuzione  di  studi,  progettazioni  e
sviluppi riguardanti sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali,
nonche'  impianti  e  attrezzature-pilota  per  la  realizzazione  di
sistemi, sottosistemi e componenti  aerospaziali.  Nell'ambito  delle
attivita'  di  sviluppo  sperimentale   e'   ammissibile   anche   la
realizzazione e la sperimentazione di  prototipi  e  pre-serie  e  di
impianti e attrezzature pilota, prendendone in considerazione i costi
al netto dei redditi generati dall'eventuale  ulteriore  sfruttamento
commerciale. 
  3. I progetti di cui al comma 1  sono  ammessi  ai  benefici  della
legge n. 808 del 1985 se: 
    a) l'impresa proponente o il complesso delle  imprese  proponenti
possiedono capacita' tecnica,  scientifica  ed  economica  idonee  ad
assicurare il corretto svolgimento del progetto; 
    b) le attivita' non sono state avviate prima della  presentazione
della domanda di cui all'articolo 8; 
    c) i progetti evidenziano un sostanziale contenuto di innovazione
tecnologica riferita sia a prodotti o processi nuovi sia a prodotti o
processi preesistenti; 
    d) la realizzazione dei medesimi progetti  comporta,  sulla  base
dell'accordo di collaborazione, l'assunzione da parte dell'impresa di
un effettivo rischio industriale, con esclusione di attivita'  svolte
nel quadro di un rapporto di fornitura; 
    e) l'effetto di incentivazione degli interventi  e'  verificabile
attraverso elementi oggettivi attestanti un significativo cambiamento
dei livelli di attivita' di ricerca e  sviluppo  svolti  dall'impresa
beneficiaria,  quali  l'aumento  delle  dimensioni,   del   ritmo   o
dell'obiettivo del progetto o  l'aumento  dell'importo  totale  della
spesa di ricerca e sviluppo; 
    f)  l'attuazione  del  progetto  non  comporta  un  utilizzo   di
collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa  che  determini
costi superiori al 30% dei costi del personale diretto  adibito  alla
realizzazione del progetto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti della legge 24  dicembre  1985,  n.
          808, si veda le note al titolo.