Art. 3 Progetti ammissibili 1. Agli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammessi progetti - da realizzarsi preferibilmente nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale che prevedano per l'impresa operante in Italia responsabilita' a livello di sistema, sottosistemi o componenti significativi - riguardanti attivita' di: a) ricerca industriale, finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze da utilizzarsi per nuovi prodotti e processi o per un significativo miglioramento di prodotti e processi preesistenti nel settore dell'industria aerospaziale; b) sviluppo sperimentale, finalizzato all'utilizzo di conoscenze e capacita' tecnologiche per la realizzazione di piani, progetti o disegni per prodotti e processi nuovi, modificati o migliorati nel medesimo settore; c) studi di fattibilita' tecnica preliminari ad attivita' di ricerca industriale o sviluppo sperimentale. 2. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili le attivita' di esecuzione di studi, progettazioni e sviluppi riguardanti sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali, nonche' impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione di sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali. Nell'ambito delle attivita' di sviluppo sperimentale e' ammissibile anche la realizzazione e la sperimentazione di prototipi e pre-serie e di impianti e attrezzature pilota, prendendone in considerazione i costi al netto dei redditi generati dall'eventuale ulteriore sfruttamento commerciale. 3. I progetti di cui al comma 1 sono ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985 se: a) l'impresa proponente o il complesso delle imprese proponenti possiedono capacita' tecnica, scientifica ed economica idonee ad assicurare il corretto svolgimento del progetto; b) le attivita' non sono state avviate prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 8; c) i progetti evidenziano un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferita sia a prodotti o processi nuovi sia a prodotti o processi preesistenti; d) la realizzazione dei medesimi progetti comporta, sulla base dell'accordo di collaborazione, l'assunzione da parte dell'impresa di un effettivo rischio industriale, con esclusione di attivita' svolte nel quadro di un rapporto di fornitura; e) l'effetto di incentivazione degli interventi e' verificabile attraverso elementi oggettivi attestanti un significativo cambiamento dei livelli di attivita' di ricerca e sviluppo svolti dall'impresa beneficiaria, quali l'aumento delle dimensioni, del ritmo o dell'obiettivo del progetto o l'aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo; f) l'attuazione del progetto non comporta un utilizzo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa che determini costi superiori al 30% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.