Art. 4 
 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1. Ai fini degli interventi  della  legge  n.  808  del  1985  sono
ammissibili i seguenti costi: 
    a) spese del personale diretto  adibito  alla  realizzazione  del
progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale
rilevati a livello di unita' operativa e a livello centralizzato; 
    b)  costo  di  acquisto  o   leasing   delle   strumentazioni   e
attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e  fabbricati
da utilizzare per le attivita' del progetto, al netto  dell'eventuale
valore derivante  dalla  cessione  a  condizioni  commerciali  ovvero
dall'utilizzo a fini produttivi; 
    c) costo dei  servizi  di  consulenza  e  simili  utilizzati  per
l'attivita' di  ricerca  compresa  l'acquisizione  dei  risultati  di
ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza; 
    d)  altri  costi  di  esercizio  (materiali,   forniture,   etc.)
direttamente imputabili all'attivita' di ricerca. 
  2.  Il  costo  di  collaboratori  operanti  in  coordinamento   con
l'impresa beneficiaria e' ammesso in misura non superiore al 15%  dei
costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti della legge 24  dicembre  1985,  n.
          808, si veda le note al titolo.