Art. 4 Costi ammissibili 1. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili i seguenti costi: a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unita' operativa e a livello centralizzato; b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attivita' del progetto, al netto dell'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi; c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attivita' di ricerca compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza; d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, etc.) direttamente imputabili all'attivita' di ricerca. 2. Il costo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa beneficiaria e' ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.