Art. 5 
 
 
                 Criteri di valutazione dei progetti 
 
  1. Ai fini della selezione e  della  graduatoria  dei  progetti  ai
sensi dell'articolo 4 della legge n. 808 del  1985  i  progetti  sono
valutati tenendo conto dei seguenti elementi: 
    a)  significativo  accrescimento   del   patrimonio   tecnologico
dell'industria  italiana,  specialmente  a  livello  di   sistemi   o
sottosistemi principali; 
    b)  funzionalita'  tecnologica  -   per   progetti   relativi   a
componenti, meccanici ed elettronici - a progetti relativi a  sistemi
o sottosistemi gia' ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985; 
    c) significativo impatto dei risultati perseguiti sui livelli  di
occupazione qualificata; 
    d) significativo impatto dei risultati perseguiti sullo  sviluppo
economico e tecnologico di aree del territorio nazionale riconosciute
dalla  Commissione  europea  come  caratterizzate   da   livello   di
industrializzazione inferiore alla media nazionale; 
    e) funzionalita'  a  progetti  gia'  esplicitamente  riconosciuti
dalla Commissione europea di comune interesse europeo; 
    f) elevato rischio tecnologico in conseguenza della innovativita'
tecnologica del progetto; 
    g)  elevato  rischio   in   relazione   ai   tempi   di   ritorno
dell'investimento in conseguenza delle caratteristiche dei prodotti o
processi che potranno utilizzare i risultati perseguiti; 
    h) realizzazione tramite una ulteriore  collaborazione  integrata
fra  una  impresa  sistemista  e  due  o  piu'  sottosistemisti   e/o
equipaggiatori nazionali; 
    i) partecipazione ad attivita' del progetto, focalizzate su  temi
qualificanti  in   misura   (comprovata   da   specifici   contratti)
complessivamente non inferiore al 35% del costo  delle  attivita'  di
ricerca  industriale,  di  strutture  universitarie  o  di  enti   ed
istituzioni di ricerca; 
    j)  realizzazione  nell'ambito  di  programmi  internazionali,  o
europei, sulla base di  accordi  di  collaborazione  industriale  che
prevedano ripartizione con l'altro  partecipante  di  responsabilita'
per i maggiori componenti. 
  2. La concessione dei benefici per  la  partecipazione  a  progetti
potenzialmente concorrenti e' valutata  con  particolare  attenzione,
soprattutto per quanto attiene ai contenuti e ricadute tecnologiche. 
  3. I progetti sono valutati: 
    a) «molto innovativi» quando rispondono  ad  almeno  quattro  dei
criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente due rispondenti a
quelli indicati alle lettere a), b), c), f), g) e j); 
    b) «innovativi» quando  rispondono  ad  almeno  tre  dei  criteri
elencati al comma 1, di cui necessariamente uno rispondente a  quelli
indicati alle lettere a), b), c), f), g) e j). 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti della legge 24  dicembre  1985,  n.
          808, si veda le note al titolo.