Art. 5 Criteri di valutazione dei progetti 1. Ai fini della selezione e della graduatoria dei progetti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 808 del 1985 i progetti sono valutati tenendo conto dei seguenti elementi: a) significativo accrescimento del patrimonio tecnologico dell'industria italiana, specialmente a livello di sistemi o sottosistemi principali; b) funzionalita' tecnologica - per progetti relativi a componenti, meccanici ed elettronici - a progetti relativi a sistemi o sottosistemi gia' ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985; c) significativo impatto dei risultati perseguiti sui livelli di occupazione qualificata; d) significativo impatto dei risultati perseguiti sullo sviluppo economico e tecnologico di aree del territorio nazionale riconosciute dalla Commissione europea come caratterizzate da livello di industrializzazione inferiore alla media nazionale; e) funzionalita' a progetti gia' esplicitamente riconosciuti dalla Commissione europea di comune interesse europeo; f) elevato rischio tecnologico in conseguenza della innovativita' tecnologica del progetto; g) elevato rischio in relazione ai tempi di ritorno dell'investimento in conseguenza delle caratteristiche dei prodotti o processi che potranno utilizzare i risultati perseguiti; h) realizzazione tramite una ulteriore collaborazione integrata fra una impresa sistemista e due o piu' sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali; i) partecipazione ad attivita' del progetto, focalizzate su temi qualificanti in misura (comprovata da specifici contratti) complessivamente non inferiore al 35% del costo delle attivita' di ricerca industriale, di strutture universitarie o di enti ed istituzioni di ricerca; j) realizzazione nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale che prevedano ripartizione con l'altro partecipante di responsabilita' per i maggiori componenti. 2. La concessione dei benefici per la partecipazione a progetti potenzialmente concorrenti e' valutata con particolare attenzione, soprattutto per quanto attiene ai contenuti e ricadute tecnologiche. 3. I progetti sono valutati: a) «molto innovativi» quando rispondono ad almeno quattro dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente due rispondenti a quelli indicati alle lettere a), b), c), f), g) e j); b) «innovativi» quando rispondono ad almeno tre dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente uno rispondente a quelli indicati alle lettere a), b), c), f), g) e j).
Note all'art. 5: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.