Art. 6 
 
 
                       Finanziamenti agevolati 
 
  1. Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del  1985  consistono
nella concessione, all'impresa realizzatrice del progetto ammesso, di
finanziamenti - da restituire senza corresponsione di interessi -  di
entita' commisurata all'ammontare dei costi ammissibili. 
  2. L'entita' dei finanziamenti e' definita con il provvedimento  di
concessione in misura non superiore alle seguenti percentuali massime
rapportate ai costi ammissibili: 
    a) per le grandi imprese 95%  e  80%  in  relazione  ai  progetti
valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi»; 
    b) per le piccole e medie imprese (PMI) 100% e 85%  in  relazione
ai   progetti   valutati   rispettivamente   «molto   innovativi»   e
«innovativi». 
  3. Per ciascun progetto e' verificato che  l'intensita'  dell'aiuto
determinato dall'intervento non superi i seguenti limiti  in  termini
di equivalente sovvenzione lorda (ESL): 
    a) il 50% per le attivita' di ricerca industriale; 
    b) il 25% per le attivita' di sviluppo sperimentale. 
  4. Ai fini del  calcolo  dell'ESL  viene  utilizzato  il  tasso  di
riferimento applicabile - conformemente alla periodica  comunicazione
della Commissione relativa alla definizione dei tassi di  riferimento
e di attualizzazione - all'occorrenza aumentato di una percentuale in
funzione del rischio. 
  5. I limiti di cui  al  comma  3  sono  elevati  sulla  base  delle
seguenti maggiorazioni: 
    a) 10% per i progetti svolti da medie imprese; 
    b) 20% per i progetti svolti da piccole imprese; 
    c) 15% (a concorrenza di un'intensita' massima  dell'80%)  per  i
seguenti progetti: 
      c-1)  progetti  che  prevedono  collaborazione  effettiva  (con
esclusione  di  rapporti  di  subappalto)  tra  almeno  due   imprese
indipendenti l'una  dall'altra,  a  condizione  che  nessuna  impresa
sostenga da sola piu' del 70% dei costi ammissibili del  progetto  di
collaborazione  e  -  in  particolare  per  le   grandi   imprese   -
collaborazione con almeno una piccola o media impresa o  con  impresa
di altro Stato membro dell'Unione europea; 
      c-2)  progetti  che  prevedono  collaborazione  effettiva  (con
esclusione di rapporti di subappalto) tra un'impresa e  un  organismo
di ricerca a condizione che questi sostenga almeno il 10%  dei  costi
ammissibili e abbia il diritto di pubblicare  i  risultati  derivanti
dalle ricerche da esso svolte; 
      c-3) progetti di  ricerca  industriale  i  cui  risultati  sono
ampiamente diffusi  e  divulgati,  attraverso  vari  mezzi,  tra  gli
esperti del settore. 
  6. Per gli studi di fattibilita'  tecnica  l'intensita'  dell'aiuto
determinato dall'intervento non puo' superare, in termini di  ESL,  i
seguenti limiti: 
    a) 75% e 65% per gli studi preliminari ad  attivita'  di  ricerca
industriale svolti rispettivamente da PMI e grande impresa; 
    b) 50% e 40% per gli studi preliminari ad attivita'  di  sviluppo
sperimentale svolti rispettivamente da PMI e grande impresa. 
  7. Nel provvedimento di concessione sono definite le modalita' e il
piano per la restituzione dei finanziamenti determinando le  relative
rate e le loro scadenze. Le rate sono calcolate - secondo criteri  di
progressivita' in rapporto a scaglioni di avanzamento - tenendo conto
delle previsioni di  incassi  totali  per  la  vendita  dei  prodotti
utilizzanti i risultati del progetto di  ricerca  e  sviluppo.  Salvo
quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, il piano per la restituzione dei
finanziamenti che viene fissato nel provvedimento di concessione  non
puo' subire modifiche. 
  8. I versamenti per la restituzione dei finanziamenti hanno  inizio
l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei  finanziamenti
stessi. Gli incassi da vendita  di  cui  e'  prevista  l'acquisizione
prima del completamento delle erogazioni sono considerati nel calcolo
delle prime quattro rate. 
  9. Nel caso di progetti ammessi agli interventi in modo  frazionato
ai sensi dell'articolo 8, comma 4, ferma restando la  necessita'  che
il massimale di intensita' di agevolazione sia  definito  una  tantum
con il primo provvedimento di concessione, e'  possibile  accantonare
una quota di tale massimale e stabilire  il  piano  di  erogazioni  e
restituzioni in funzione della quota residuale. In tal caso, il piano
di restituzione e' aggiornato con i successivi provvedimenti,  sempre
nei  limiti  del  massimale  inizialmente  fissato,  per  le  ragioni
seguenti: 
    a) aumento del profilo di rischio del progetto; 
    b) aumento del budget di spesa inizialmente preventivato; 
    c) contrazione dei risultati di mercato attesi  o  dilazione  nel
tempo del loro conseguimento,  conformemente  a  quanto  previsto  al
comma 10; 
    d) utilizzazione delle tecnologie sviluppate mediante il progetto
per la realizzazione di prodotti in parte diversi da quelli previsti,
conformemente a quanto stabilito al comma 11. 
  10.  La  Direzione  generale  per  la  politica  industriale  e  la
competitivita' (di seguito denominata Direzione  generale)  cura  con
cadenza  periodica  il  monitoraggio  riguardante  l'andamento  delle
vendite dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto  accertando
la consistenza degli incassi  registrati  allo  scopo  di  verificare
l'eventuale sussistenza di scostamenti rispetto  all'ammontare  degli
incassi  originariamente  previsti.  Il  primo   monitoraggio   viene
effettuato entro il primo quinquennio dal momento in cui, secondo  il
piano esaminato in sede di procedura  di  concessione,  era  previsto
l'inizio delle vendite. Nel caso di complessivo scostamento  negativo
superiore al 30%, il Direttore generale della Direzione generale  per
la politica industriale e la competitivita'  (di  seguito  denominato
Direttore generale) ha la facolta' di ridefinire, previo  parere  del
Comitato  per  lo  sviluppo   dell'industria   aeronautica   di   cui
all'articolo 2 della legge n. 808 del  1985  (di  seguito  denominato
Comitato), le condizioni e le modalita' per le restituzioni,  purche'
non  venga  superato  il  massimale  fissato  nel  provvedimento   di
concessione, comprensivo della riserva accantonata ai sensi del comma
9. 
  11. Quando le tecnologie sviluppate con un progetto di ricerca sono
utilizzate per la realizzazione di prodotti anche in parte diversi da
quelli considerati originariamente per la definizione  del  piano  di
restituzione di cui al provvedimento  di  concessione,  il  Direttore
generale, sentito il Comitato, ha la facolta' di ridefinire il  piano
di restituzione purche' non venga superato il massimale  fissato  nel
provvedimento di concessione, comprensivo della  riserva  accantonata
ai sensi del comma 9. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti della legge 24  dicembre  1985,  n.
          808, si veda le note al titolo.