Art. 6 Finanziamenti agevolati 1. Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 consistono nella concessione, all'impresa realizzatrice del progetto ammesso, di finanziamenti - da restituire senza corresponsione di interessi - di entita' commisurata all'ammontare dei costi ammissibili. 2. L'entita' dei finanziamenti e' definita con il provvedimento di concessione in misura non superiore alle seguenti percentuali massime rapportate ai costi ammissibili: a) per le grandi imprese 95% e 80% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi»; b) per le piccole e medie imprese (PMI) 100% e 85% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi». 3. Per ciascun progetto e' verificato che l'intensita' dell'aiuto determinato dall'intervento non superi i seguenti limiti in termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL): a) il 50% per le attivita' di ricerca industriale; b) il 25% per le attivita' di sviluppo sperimentale. 4. Ai fini del calcolo dell'ESL viene utilizzato il tasso di riferimento applicabile - conformemente alla periodica comunicazione della Commissione relativa alla definizione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - all'occorrenza aumentato di una percentuale in funzione del rischio. 5. I limiti di cui al comma 3 sono elevati sulla base delle seguenti maggiorazioni: a) 10% per i progetti svolti da medie imprese; b) 20% per i progetti svolti da piccole imprese; c) 15% (a concorrenza di un'intensita' massima dell'80%) per i seguenti progetti: c-1) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola piu' del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e - in particolare per le grandi imprese - collaborazione con almeno una piccola o media impresa o con impresa di altro Stato membro dell'Unione europea; c-2) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra un'impresa e un organismo di ricerca a condizione che questi sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili e abbia il diritto di pubblicare i risultati derivanti dalle ricerche da esso svolte; c-3) progetti di ricerca industriale i cui risultati sono ampiamente diffusi e divulgati, attraverso vari mezzi, tra gli esperti del settore. 6. Per gli studi di fattibilita' tecnica l'intensita' dell'aiuto determinato dall'intervento non puo' superare, in termini di ESL, i seguenti limiti: a) 75% e 65% per gli studi preliminari ad attivita' di ricerca industriale svolti rispettivamente da PMI e grande impresa; b) 50% e 40% per gli studi preliminari ad attivita' di sviluppo sperimentale svolti rispettivamente da PMI e grande impresa. 7. Nel provvedimento di concessione sono definite le modalita' e il piano per la restituzione dei finanziamenti determinando le relative rate e le loro scadenze. Le rate sono calcolate - secondo criteri di progressivita' in rapporto a scaglioni di avanzamento - tenendo conto delle previsioni di incassi totali per la vendita dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto di ricerca e sviluppo. Salvo quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, il piano per la restituzione dei finanziamenti che viene fissato nel provvedimento di concessione non puo' subire modifiche. 8. I versamenti per la restituzione dei finanziamenti hanno inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti stessi. Gli incassi da vendita di cui e' prevista l'acquisizione prima del completamento delle erogazioni sono considerati nel calcolo delle prime quattro rate. 9. Nel caso di progetti ammessi agli interventi in modo frazionato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, ferma restando la necessita' che il massimale di intensita' di agevolazione sia definito una tantum con il primo provvedimento di concessione, e' possibile accantonare una quota di tale massimale e stabilire il piano di erogazioni e restituzioni in funzione della quota residuale. In tal caso, il piano di restituzione e' aggiornato con i successivi provvedimenti, sempre nei limiti del massimale inizialmente fissato, per le ragioni seguenti: a) aumento del profilo di rischio del progetto; b) aumento del budget di spesa inizialmente preventivato; c) contrazione dei risultati di mercato attesi o dilazione nel tempo del loro conseguimento, conformemente a quanto previsto al comma 10; d) utilizzazione delle tecnologie sviluppate mediante il progetto per la realizzazione di prodotti in parte diversi da quelli previsti, conformemente a quanto stabilito al comma 11. 10. La Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' (di seguito denominata Direzione generale) cura con cadenza periodica il monitoraggio riguardante l'andamento delle vendite dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto accertando la consistenza degli incassi registrati allo scopo di verificare l'eventuale sussistenza di scostamenti rispetto all'ammontare degli incassi originariamente previsti. Il primo monitoraggio viene effettuato entro il primo quinquennio dal momento in cui, secondo il piano esaminato in sede di procedura di concessione, era previsto l'inizio delle vendite. Nel caso di complessivo scostamento negativo superiore al 30%, il Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' (di seguito denominato Direttore generale) ha la facolta' di ridefinire, previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (di seguito denominato Comitato), le condizioni e le modalita' per le restituzioni, purche' non venga superato il massimale fissato nel provvedimento di concessione, comprensivo della riserva accantonata ai sensi del comma 9. 11. Quando le tecnologie sviluppate con un progetto di ricerca sono utilizzate per la realizzazione di prodotti anche in parte diversi da quelli considerati originariamente per la definizione del piano di restituzione di cui al provvedimento di concessione, il Direttore generale, sentito il Comitato, ha la facolta' di ridefinire il piano di restituzione purche' non venga superato il massimale fissato nel provvedimento di concessione, comprensivo della riserva accantonata ai sensi del comma 9.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.