Art. 7 
 
 
                        Anticipi rimborsabili 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 2, in relazione alla proposta  di
intervento ai sensi della legge n. 808 del 1985,  hanno  facolta'  di
proporre istanza, con adeguata motivazione riferita agli elementi  di
rischio  caratterizzanti  sostanzialmente   il   progetto,   per   la
concessione di anticipi rimborsabili. 
  2. L'Amministrazione -  nel  caso  di  progetti  caratterizzati  da
elevato rischio e,  in  particolare,  ove  ritenga  che  gli  incassi
derivanti dall'utilizzo dei risultati possano risultare inferiori  al
50% dell'obiettivo come definito ai sensi del comma 4 - sottopone  il
progetto all'argomentata valutazione del Comitato prima dell'adozione
del provvedimento di concessione. 
  3. Gli anticipi rimborsabili sono concessi in misura non  superiore
al 60% dei costi ammissibili di ricerca  industriale  e  al  40%  dei
costi ammissibili di sviluppo sperimentale, a  cui  si  applicano  le
seguenti maggiorazioni: 
    a) 10% per i progetti svolti da medie imprese; 
    b) 20% per i progetti svolti da piccole imprese; 
    c) 15% per i seguenti progetti: 
      c-1)  progetti  che  prevedono  collaborazione  effettiva  (con
esclusione  di  rapporti  di  subappalto)  tra  almeno  due   imprese
indipendenti l'una  dall'altra,  a  condizione  che  nessuna  impresa
sostenga da sola piu' del 70% dei costi ammissibili del  progetto  di
collaborazione  e  -  in  particolare  per  le   grandi   imprese   -
collaborazione con almeno una PMI o con impresa di altro Stato membro
dell'Unione europea; 
      c-2)  progetti  che  prevedono  collaborazione  effettiva  (con
esclusione di rapporti di subappalto) tra un'impresa e  un  organismo
di ricerca a condizione che questi sostenga almeno il 10%  dei  costi
ammissibili e abbia il diritto di pubblicare  i  risultati  derivanti
dalle ricerche da esso svolte; 
      c-3) progetti di  ricerca  industriale  i  cui  risultati  sono
ampiamente diffusi  e  divulgati,  attraverso  vari  mezzi,  tra  gli
esperti del settore. 
  4. Il provvedimento  di  concessione  degli  anticipi  rimborsabili
definisce  -  in  termini   di   obiettivo   di   incassi   derivanti
dall'utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto  -
le condizioni che concretizzano  l'esito  positivo  del  progetto  di
ricerca e sviluppo. 
  5. In relazione all'utilizzo commerciale dei  risultati  conseguiti
con il progetto l'impresa beneficiaria effettua versamenti in base ad
aliquote  definite  secondo  scaglioni  progressivi  di   avanzamento
riferiti all'obiettivo di incassi derivanti dall'utilizzo commerciale
dei risultati del progetto di cui al  comma  4.  Le  aliquote  e  gli
scaglioni sono definiti in modo che in caso  di  esito  positivo  del
progetto,  come  specificato  ai  sensi  del   comma   4,   l'impresa
beneficiaria   completi    la    restituzione    dell'anticipo    con
l'applicazione di interessi calcolati al tasso di riferimento fissato
dalla Commissione europea. 
  6. In caso di utilizzo commerciale con incassi superiori  a  quelli
che concretizzano l'esito positivo del  progetto,  l'impresa  -  dopo
l'integrale rimborso dell'anticipo - corrisponde  all'erario  diritti
di regia con ratei di importo pari all'1% dei ricavi per  un  periodo
temporale non eccedente i 20 anni. 
  7. Il provvedimento definisce le condizioni e le modalita'  con  le
quali, in caso di utilizzo  commerciale  inferiore  alle  previsioni,
l'impresa   puo'    essere    esonerata    dall'integrale    rimborso
dell'anticipo, stabilendo che il rimborso sia comunque  garantito  in
proporzione al grado di successo conseguito. 
  8. L'impresa beneficiaria di anticipi rimborsabili presenta,  entro
il 30 giugno di ciascun anno, alla Direzione  generale  dichiarazione
relativa agli eventuali incassi conseguiti nel precedente anno solare
in relazione all'utilizzo commerciale dei risultati del progetto e ad
effettuare i relativi versamenti entro il successivo 31 luglio. 
  9. Gli interventi relativi a programmi nazionali  finalizzati  alla
realizzazione di un progetto di comune  interesse  europeo  ai  sensi
dell'articolo 87, comma 3, lettera  b)  del  trattato  CE  consistono
nella concessione di  anticipi  rimborsabili  secondo  le  condizioni
stabilite  dal  presente  articolo  oppure  secondo   le   condizioni
stabilite  per  il  progetto  di  comune  interesse   europeo   dalla
Commissione europea. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti della legge 24  dicembre  1985,  n.
          808, si veda le note al titolo. 
              - Il testo del comma 3, lettera b), dell'art. 87, della
          versione  consolidata  del  trattato  che   istituisce   la
          Comunita' europea (trattato CE) e' stato  pubblicato  nella
          G.U. C 325/33 del 24 dicembre 2002.