Art. 7 Anticipi rimborsabili 1. I soggetti di cui all'articolo 2, in relazione alla proposta di intervento ai sensi della legge n. 808 del 1985, hanno facolta' di proporre istanza, con adeguata motivazione riferita agli elementi di rischio caratterizzanti sostanzialmente il progetto, per la concessione di anticipi rimborsabili. 2. L'Amministrazione - nel caso di progetti caratterizzati da elevato rischio e, in particolare, ove ritenga che gli incassi derivanti dall'utilizzo dei risultati possano risultare inferiori al 50% dell'obiettivo come definito ai sensi del comma 4 - sottopone il progetto all'argomentata valutazione del Comitato prima dell'adozione del provvedimento di concessione. 3. Gli anticipi rimborsabili sono concessi in misura non superiore al 60% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 40% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale, a cui si applicano le seguenti maggiorazioni: a) 10% per i progetti svolti da medie imprese; b) 20% per i progetti svolti da piccole imprese; c) 15% per i seguenti progetti: c-1) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola piu' del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e - in particolare per le grandi imprese - collaborazione con almeno una PMI o con impresa di altro Stato membro dell'Unione europea; c-2) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra un'impresa e un organismo di ricerca a condizione che questi sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili e abbia il diritto di pubblicare i risultati derivanti dalle ricerche da esso svolte; c-3) progetti di ricerca industriale i cui risultati sono ampiamente diffusi e divulgati, attraverso vari mezzi, tra gli esperti del settore. 4. Il provvedimento di concessione degli anticipi rimborsabili definisce - in termini di obiettivo di incassi derivanti dall'utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto - le condizioni che concretizzano l'esito positivo del progetto di ricerca e sviluppo. 5. In relazione all'utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto l'impresa beneficiaria effettua versamenti in base ad aliquote definite secondo scaglioni progressivi di avanzamento riferiti all'obiettivo di incassi derivanti dall'utilizzo commerciale dei risultati del progetto di cui al comma 4. Le aliquote e gli scaglioni sono definiti in modo che in caso di esito positivo del progetto, come specificato ai sensi del comma 4, l'impresa beneficiaria completi la restituzione dell'anticipo con l'applicazione di interessi calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea. 6. In caso di utilizzo commerciale con incassi superiori a quelli che concretizzano l'esito positivo del progetto, l'impresa - dopo l'integrale rimborso dell'anticipo - corrisponde all'erario diritti di regia con ratei di importo pari all'1% dei ricavi per un periodo temporale non eccedente i 20 anni. 7. Il provvedimento definisce le condizioni e le modalita' con le quali, in caso di utilizzo commerciale inferiore alle previsioni, l'impresa puo' essere esonerata dall'integrale rimborso dell'anticipo, stabilendo che il rimborso sia comunque garantito in proporzione al grado di successo conseguito. 8. L'impresa beneficiaria di anticipi rimborsabili presenta, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Direzione generale dichiarazione relativa agli eventuali incassi conseguiti nel precedente anno solare in relazione all'utilizzo commerciale dei risultati del progetto e ad effettuare i relativi versamenti entro il successivo 31 luglio. 9. Gli interventi relativi a programmi nazionali finalizzati alla realizzazione di un progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera b) del trattato CE consistono nella concessione di anticipi rimborsabili secondo le condizioni stabilite dal presente articolo oppure secondo le condizioni stabilite per il progetto di comune interesse europeo dalla Commissione europea.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo. - Il testo del comma 3, lettera b), dell'art. 87, della versione consolidata del trattato che istituisce la Comunita' europea (trattato CE) e' stato pubblicato nella G.U. C 325/33 del 24 dicembre 2002.