Art. 9 
 
 
         Notifiche e comunicazioni alla Commissione europea 
 
  1.   I   progetti   favorevolmente   valutati   dal   Comitato    -
preventivamente all'emanazione del provvedimento  di  concessione  di
finanziamento agevolato o di anticipi rimborsabili - sono  notificati
o comunicati da  parte  della  Direzione  generale  alla  Commissione
europea, alle  condizioni  e  secondo  le  modalita'  previste  dalla
disciplina comunitaria vigente in materia. 
  2. Sono oggetto di notifica individuale: 
    a) per le misure che rientrano  nel  campo  di  applicazione  del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del  6  agosto
2008, tutti i casi notificati alla Commissione in base a  un  obbligo
di notifica individuale  dell'aiuto  come  previsto  dal  regolamento
generale di esenzione per categoria; 
    b) per le misure che rientrano nel campo  di  applicazione  della
comunicazione  della  Commissione  europea  2006/C  323/01,  del   30
dicembre 2006, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti  di
Stato a favore di ricerca,  sviluppo  e  innovazione,  gli  aiuti  al
progetto e agli studi di fattibilita'  di  importo  superiore  -  per
impresa, per progetto/studio di fattibilita' - rispettivamente a:  20
milioni  di  euro  se  il  progetto  e'  prevalentemente  di  ricerca
fondamentale; 10 milioni di euro se il progetto e' prevalentemente di
ricerca industriale; 7,5 milioni di euro per gli altri progetti. 
  3. Gli aiuti non soggetti a notifica  individuale  il  cui  importo
ecceda 3 milioni di euro sono comunicati alla  Commissione  entro  20
giorni lavorativi dalla emanazione del provvedimento di  concessione,
secondo le modalita' previste dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. 
  4.  La  Direzione  generale  trasmette  alla  Commissione   europea
relazioni annuali relative ai progetti di cui al comma  1  contenenti
informazioni su: 
    a)  i  settori  di  attivita'  nei  quali  vengono  realizzati  i
progetti; 
    b) l'importo dell'aiuto per beneficiario; 
    c) l'intensita' dell'aiuto; 
    d) l'effetto di incentivazione. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il riferimento al regolamento  (CE)  n.  800/2008
          della Commissione europea del 6 agosto 2008 si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              -  Per  il   riferimento   alla   comunicazione   della
          Commissione europea 2006/C 323/01  si  veda  le  note  alle
          premesse.