Art. 11 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il ciclo di allevamento in corso alla data di entrata in  vigore
del presente decreto e i  due  cicli  successivi  non  sono  soggetti
all'applicazione del decreto medesimo. 
  2. I detentori che gia' esercitano  attivita'  di  allevamento  dei
polli alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  possono
conseguire il certificato di formazione di cui all'articolo 4,  comma
2, entro tre anni dalla suddetta data.