Art. 6 
 
 
             Monitoraggio e controlli presso il macello 
 
  1. I veterinari ufficiali effettuano il monitoraggio e i  controlli
successivi presso il macello in conformita' alle prescrizioni di  cui
all'allegato III. 
  2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, sono stabilite le
procedure operative concernenti gli adempimenti previsti nel punto  3
dell'allegato III. 
  3. Il Ministero della salute sottopone alla Commissione  europea  i
risultati della raccolta dei dati  fondata  sul  monitoraggio  di  un
campione rappresentativo  di  gruppi  macellati  durante  un  periodo
minimo di un anno.